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Sez. 4, Sentenza n. 4373 del 12/01/1976 Ud. (dep. 02/04/1976) Rv. 133090 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - REATO CONTINUATO - DEDUCIBILITA DELLA CONTINUAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133090-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - REATO CONTINUATO - DEDUCIBILITA DELLA CONTINUAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - CONDIZIONE.*

La continuazione e deducibile per la prima volta in Cassazione solo nel caso non fosse stato possibile dedurla nel giudizio di merito, sempreche il ricorrente specifichi i procedimenti penali pendenti a suo carico, le date delle diverse violazioni ed i motivi per cui non fu possibile dedurre la continuazione nel giudizio di merito e per cui possa ritenersi sussistente la unicita del medesimo disegno criminoso. *

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)