Sez. 3 - , Sentenza n. 14250 del 18/01/2021 Cc. (dep. 16/04/2021) Rv. 282020 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente – Limiti alla pignorabilità di cui all'art. 545 cod. proc. civ. - Applicabilità agli emolumenti percepiti dall’amministratore di una società di capitali ex art. 545 cod. proc. civ. – Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, i limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, non si applicano agli emolumenti percepiti dall'amministratore di una società di capitali. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva dedotto la operatività, in sede di sequestro preventivo, dei limiti di pignorabilità di cui sopra).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1 lett. L, Legge 06/08/2015 num. 132 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)