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Sez. 1, Sentenza n. 41905 del 23/09/2009 Cc. (dep. 30/10/2009) Rv. 245049 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente - Emolumenti spettanti ai pubblici dipendenti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245049-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto di reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della p.a. di appartenenza, è consentito solo nei limiti del quinto del relativo importo, al netto delle ritenute, in relazione agli emolumenti retributivi corrisposti dallo Stato e dagli altri enti indicati nell'art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). (Fattispecie relativa a sequestro disposto sulle somme corrisposte mensilmente a titolo di stipendio, ad ufficiale della guardia di finanza, indagato per corruzione propria, nonché sull'intera somma giacente sul suo c/c bancario, peraltro cointestato al coniuge).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 580 art. 1, DPR 05/01/1950 num. 580 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)