Sez. 2 - , Sentenza n. 16055 del 02/10/2019 Cc. (dep. 27/05/2020) Rv. 279461 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente – Applicabilità dei limiti previsti in tema di esecuzione forzata dagli artt. 545 e 546 cod. proc. civ. – Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sono inapplicabili i limiti previsti dagli artt. 545 e 546 cod. proc. civ. - come modificati dall'art. 13, comma 1, lett. l) ed m), d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 -, atteso che le norme in materia di impignorabilità attengono ai rapporti tra privati, determinando eccezioni al principio generale della responsabilità patrimoniale in ragione del contemperamento tra l'interesse del creditore e del debitore, mentre l'interesse pubblicistico tutelato in sede di confisca o sequestro per equivalente, come pure nel caso di confisca o sequestro in via diretta, esclude la possibilità di considerare la pretesa conseguente come di natura ordinariamente civilistica. (In motivazione la Corte ha richiamato le indicazioni fornite dalle decisioni della Corte cost. nn. 12 del 2019, 183 del 2009, 256 del 2006, 506 del 2002, 55 del 1991 e dalla Direttiva 2014/42/UE).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)