Sez. L, Sentenza n. 19681 del 23/12/2003 (Rv. 569164 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Diritti dei lavoratori ex art. 2112 cod. civ. come modificato dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 - Continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario - Condizioni - Vantaggi attribuiti ai lavoratori dell'impresa cessionaria - Efficacia per il dipendente dell'impresa ceduta - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO
La disciplina dell'art. 2112 cod. civ., come novellato dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 attuativa della direttiva comunitaria n. 187 del 1977 - che introduce a favore dei dipendenti dell'imprenditore che trasferisce l'azienda o un suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente -, ha finalità conservativa, nel senso che mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore e al rispetto dei trattamenti in vigore, ma non ha anche la finalità di garantire l'omogeneità dei trattamenti retributivi e normativi all'interno del complesso aziendale risultante dal trasferimento. Ne consegue che i dipendenti dell'azienda ceduta non hanno titolo per pretendere che si applichino loro le disposizioni contrattuali più favorevoli previste nell'azienda subentrante in favore di coloro che erano dipendenti di quest'ultima prima della data della cessione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)