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Sez. L, Sentenza n. 12492 del 10/11/1999 (Rv. 531012 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Mantenimento dei diritti dei lavoratori ex art. 2112 cod. civ. come modificato dall'art. 47 della legge n. 187 del 1977 - Licenziamento dei lavoratori trasferiti da parte del nuovo datore di lavoro non assoggettabile alla tutela reale per difetto del requisito numerico - Diritto dei lavoratori di far valere la posizione di stabilità di cui godevano presso il precedente datore di lavoro - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531012-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO

La disciplina dell'art. 2112 cod. civ., come novellato dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 attuativa della direttiva comunitaria n. 187 del 1977 - che introduce a favore dei dipendenti dell'imprenditore che trasferisce l'azienda o un suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente -, non è invocabile nell'ipotesi in cui i lavoratori trasferiti, licenziati dal nuovo datore di lavoro non assoggettabile alla tutela reale per difetto del requisito numerico ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, intendano far valere la posizione di stabilità di cui essi godevano presso la precedente impresa, posto che la garanzia di cui alla citata disposizione legislativa si riferisce solo a quelle posizioni dei lavoratori che abbiano già assunto la natura di diritti soggettivi, e non anche a mere aspettative o situazioni in fieri che potranno trasformarsi in diritti in tempi futuri.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)