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Sez. L, Sentenza n. 2491 del 16/03/1994 (Rv. 485737 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Diritti del prestatore di lavoro | Vantaggi già conseguiti dai lavoratori dell'impresa cessionaria per cause anteriori alla cessione - Spettanza ai lavoratori dell'impresa ceduta - Esclusione - Diritti e anzianità già maturati in quest'ultima - Persistenza - Fattispecie relativa al passaggio alla società Alitalia dei piloti della consociata società S.A.M..
Stato
decisa il 1994-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485737-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Diritti del prestatore di lavoro

Ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (nel testo vigente prima della legge 29 dicembre 1990 n. 428) nell'ipotesi del trasferimento di azienda - che ricorre anche quando l'imprenditore cessionario integra il suo complesso aziendale con altri beni o lo impieghi in uno specifico ramo della preesistente impresa - ai lavoratori dell'impresa ceduta non possono spettare vantaggi già conseguiti dai lavoratori dell'impresa cessionaria per specifiche cause verificatesi prima della cessione; i medesimi conservano peraltro i diritti, e più generalmente l'anzianità, già maturati nell'impresa ceduta. (Nella specie, è stata cassata la decisione dei giudici di merito secondo cui, a seguito del passaggio alla società Alitalia dei piloti della consociata società S.A.M., per costoro trovava applicazione ai fini dell'anzianità di servizio la contrattazione collettiva vigente nell'impresa cessionaria, ma senza tener conto della anzianità già maturata nella impresa cedente, data la non assimilabilità delle prestazioni svolte dai lavoratori nelle due imprese).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)