Sez. 1, Sentenza n. 7333 del 17/07/1990 (Rv. 468266 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - CESSIONE DI PROPRIETÀ DI FABBRICATO - COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DI P.S. - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - CESSIONE DI PROPRIETÀ DI FABBRICATO - COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DI P.S. - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo di comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza (e quindi al sindaco, nei comuni ove manchi un ufficio di P.S.) la cessione della proprietà di un fabbricato, previsto dall'art. 12 del d.l. 21 marzo 1978 n. 59 (convertito, con modificazioni, in legge 18 maggio 1978 n. 191) e sanzionato con pena pecuniaria amministrativa, fa carico al cedente e non ammette forme equipollenti, di modo che non può ritenersi osservato per il fatto che la notizia del trasferimento sia stata data da altri soggetti ed in altra Sede (nella specie, al momento dell'iscrizione dell'acquirente nei registri dello stato civile del comune).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 12, Legge 18/05/1978 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)