Sez. 1, Sentenza n. 1616 del 01/03/1996 (Rv. 496089 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Cessione delle proprietà o del godimento di un immobile - Comunicazione all'autorità di P.S. - Contenuto.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
L'obbligo di comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza la cessione della proprietà o il godimento di un immobile, previsto dall'art. 12 D.L. n. 59 del 1978, conv nella legge n. 191 del 1978, e sanzionato con pena pecuniaria amministrativa, non può essere adempiuto con modalità diverse da quelle stabilite nell'indicata norma, la quale prevede che la comunicazione contenga tre distinte e autonome indicazioni: la esatta ubicazione dell'immobile; le generalità di chi acquista la disponibilità dello stesso e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento di tale soggetto
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 12, Legge 18/05/1978 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)