Sez. 1, Sentenza n. 14291 del 21/06/2006 (Rv. 592737 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Cessione dell'uso esclusivo di un fabbricato per una durata superiore ad un mese - Art. 12 d.l. n.59 del 1978, conv. in legge n. 191 del 1978 - Comunicazione all'autorità locale di p.s. - Obbligo - Mancanza di detta autorità - Comunicazione al sindaco in qualità di ufficiale di governo - Necessità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
La disposizione dell'art. 12 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv. in legge n. 191 del 1978, che impone l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di p.s. di tutte le cessioni dell'uso esclusivo di un fabbricato per una durata superiore ad un mese, è finalizzata ad una tempestiva informazione per gli opportuni controlli. Va fatta pertanto, nei Comuni ove manchi un ufficio di p.s., tale comunicazione al sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo, le cui funzioni, in relazione a detti controlli, ricomprendono quelle dell'autorità di p.s.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 12, Legge 18/05/1978 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)