Sez. L, Sentenza n. 3093 del 19/05/1982 (Rv. 421025 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - CONDIZIONE - STABILITÀ REALE DEL RAPPORTO MEDESIMO - REQUISITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - CONDIZIONE - STABILITÀ REALE DEL RAPPORTO MEDESIMO - REQUISITI.*
Per la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante lo svolgimento del rapporto è necessario che questo sia caratterizzato dalla stabilità reale, quale discende o dalla sua soggezione alla disciplina della legge 20 maggio 1970 n. 300 in tema di recesso o, comunque, dall'operatività di norme che limitano le ipotesi di licenziamento e consentono il controllo giurisdizionale di questo con possibilità di rimozione delle sue conseguenze, in caso di illegittimità. (Conf 2692/80, mass n 406473; (Conf 4914/79, mass n 401562; (Conf 4720/79, mass n 401281).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)