Sez. L, Sentenza n. 4720 del 29/08/1979 (Rv. 401281 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PRESUPPOSTI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PRESUPPOSTI.*
La prescrizione dei crediti del lavoratore durante il rapporto di lavoro decorre soltanto nei rapporti che abbiano la caratteristica della stabilita, che siano cioe regolati da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimita e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Tale stabilita, nella generalita dei casi, coincide con l'ambito di operativita della legge 20 maggio 1970 n 300. (nella specie, i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto che la prescrizione colpisse i diritti dal lavoratore maturati nel quinquennio anteriore al 5 aprile 1967, data della domanda, e considerato cosi possibile il decorso della prescrizione fin dal 5 aprile 1962, epoca nella quale non era ancora entrata in vigore neppure la legge 15 luglio 1966 n 604). (Conf 54/78, mass n 389350; (Conf 5001/77, mass n 388617; (Conf 1268/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)