Sez. L, Sentenza n. 22125 del 25/10/2011 (Rv. 619428 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Rapporto di pubblico impiego - Diritto all'indennità di buonuscita - Base contributiva - Inclusione di voci diverse da quelle previste tassativamente dagli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 o da leggi speciali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
In tema diritto all'indennità di buonuscita in favore dei dipendenti statali, deve escludersi che, ai fini del ragguaglio dell'indennità medesima, possano comprendersi emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dal combinato disposto degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 o da leggi speciali, non potendo interpretarsi le locuzioni "stipendio", "paga" o "retribuzione" nel senso generico di retribuzione onnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione resa, attesa la specifica enumerazione degli assegni, computabili a tal fine, operata dal legislatore. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso dal computo in parola l'emolumento accessorio mensile corrisposto e rivalutato continuativamente in favore di dipendenti del Ministero della difesa in ragione delle mansioni svolte presso il Centro Intelligence Interforze).
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 3 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)