Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione speciale - Integrazione socio-lavorativa del richiedente in Italia - Attività di volontariato e di plurimi rapporti di attività lavorativa subordinata in tirocinio e a tempo determinato - Conoscenza della lingua italiana - Esclusione in ragione dell’audizione giudiziale mediante interprete - Insussistenza - Ragioni - Rilevanza.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)