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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione speciale - Integrazione sociale e familiare del richiedente - Sussistenza - Necessità di ulteriore radicamento lavorativo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667924-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso).

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)