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Sez. L, Sentenza n. 4662 del 13/05/1994 (Rv. 486591 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità Sanitarie Locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) | Art. 7 legge n. 526 del 1982 - Aggiornamento degli elenchi degli assistibili e ripetizione delle somme indebitamente erogate a medici convenzionati - Termine fino al 31 dicembre 1982 - Scadenza - Decadenza dal diritto alla ripetizione - Esclusione - Ripetizione mediante ritenute - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1994-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486591-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità Sanitarie Locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura)

L'art. 7 della legge 7 agosto 1982 n. 526, che prevede l'aggiornamento da parte delle Unità Sanitarie Locali degli elenchi degli utenti del servizio sanitario assistibili entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stesa legge, e demanda alle Regioni l'emanazione di norme per la ripetizione entro il 31 dicembre 1982 di somme indebitamente erogate a medici convenzionati, non fissa tale data come termine di decadenza dal diritto alla ripetizione, che può essere legittimamente operata anche mediante ritenute; tale diritto trova un limite nel principio che esclude la ripetizione quando questa sia di per sè idonea a compromettere le fondamentali esigenze di vita del sanitario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 526 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)