Sez. 5, Sentenza n. 4975 del 13/12/2006 Ud. (dep. 07/02/2007) Rv. 236316 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE | Appropriazione della cosa mobile altrui finalizzata esclusivamente alla tutela del possesso dell'agente e in assenza del fine di profitto - Delitto di furto - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE
Non integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.), ma quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.), l'appropriazione della cosa mobile altrui (nella fattispecie la rimozione di cartelli posti da altri in una area di pertinenza dell'agente) finalizzata esclusivamente alla tutela del possesso e in assenza del fine di profitto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che la collocazione dei cartelli rimossi all'interno del negozio dell'agente, il quale intendeva eliminare i cartelli ritenuti abusivamente esposti, escluda il fine di profitto che presuppone il proposito di utilizzo, in tal caso assente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 392, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)