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Sez. 4, Sentenza n. 30 del 18/09/2012 Ud. (dep. 02/01/2013) Rv. 254372 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Fine di profitto - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254372-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

In tema di furto, il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato il quale si era impossessato di un apparato di videoregistrazione installato dalla polizia giudiziaria, sostenendo di volerlo danneggiare ed impedire così le attività di p.g.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)