Sez. 1, Sentenza n. 5067 del 24/05/1994 (Rv. 486747 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Pagamento su misura ridotta | Reati contravvenzionali puniti con ammenda fissata solo nel massimo - Depenalizzazione - Sanzione pecuniaria - Limite minimo - Individuazione.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Pagamento su misura ridotta
Con riguardo a reati contravvenzionali puniti con ammenda fissata solo nel massimo (nella specie, art. 17 legge 30 aprile 1962 n. 283) e poi depenalizzati, il limite minimo della sanzione pecuniaria, anche al fine del pagamento in misura ridotta contemplato dall'art. 16 legge 24 novembre 1981 n. 689, va individuato in misura corrispondente al limite minimo contemplato in via generale per l'ammenda dall'art. 26 cod. pen., e cioè in lire quattromila, così come stabilito dall'art. 101 della citata legge n. 689 del 1981, non trovando applicazione gli aumenti apportati dal successivo art. 113 della stessa legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 26 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 17 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)