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Sez. 3, Sentenza n. 21400 del 15/02/2005 Cc. (dep. 08/06/2005) Rv. 231638 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Beni culturali - Nozione - Riferibilità al patrimonio reale oltre che a quello dichiarato - Reato di cui all'art. 173 del D.Lgs. n. 42 del 2004 - Omessa denuncia di trasferimento - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231638-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

In tema di beni culturali, il riferimento contenuto nell'art. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 alle "altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà" costituisce una formula di chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle nuove disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico-ambientale dichiarato, ma anche in quello reale, ovvero in quei beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte della autorità competenti. (Conseguentemente la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 173 del citato D.Lgs. n. 42, che punisce la omessa presentazione della denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali, anche in relazione al patrimonio culturale "reale").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 2, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 11, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)