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Sez. L, Sentenza n. 6461 del 17/03/2009 (Rv. 607765 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Assistenza sanitaria per cure all'estero - Soggiorno fuori dal territorio italiano per ragioni di lavoro o di studio - Cure ricevute in centri di non altissima specializzazione - Rimborso - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607765-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI

In tema di assistenza sanitaria per cure all'estero, l'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 - su cui si è pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 354 del 2008, dichiarando non fondata la questione di costituzionalità sollevata nella parte in cui la norma predetta non consente che, in casi di urgenza, i cittadini italiani che si trovano all'estero per motivi diversi da studio o lavoro, possano ottenere il rimborso delle cure prestate da centri anche di non altissima specializzazione - impedisce di accedere al rimborso del costo delle cure prestate all'estero ove si tratti di cittadino italiano che si trovi all'estero non per ragioni di lavoro o di studio e, nonostante la ritenuta urgenza delle cure prestate, non sia dimostrata l'altissima specializzazione della struttura presso la quale sono state effettuate, né la non ottenibilità, in astratto, in Italia delle cure medesime.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1985 num. 595 art. 3 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)