Sez. L, Sentenza n. 17896 del 22/08/2007 (Rv. 598598 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | Procedimento logico da seguire nell'inquadramento del lavoratore - Controllo in sede di legittimità nel regime antecedente al d.lgs. n. 40 del 2006 - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE
Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini; l'individuazione dei criteri generali e astratti caratteristici delle singole categorie alla stregua della disciplina collettiva del rapporto non è censurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione e per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione della disciplina collettiva (nel regime antecedente alla riforma processuale del giudizio di cassazione introdotta con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)