Sez. L, Sentenza n. 3069 del 16/02/2005 (Rv. 579788 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE | Procedimento logico da seguire ai fini dell'inquadramento del lavoratore - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE
Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini. L'individuazione dei criteri generali e astratti caratteristici delle singole categorie alla stregua della disciplina collettiva del rapporto è censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione, - al pari delle altre due fasi suindicate - anche per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione della disciplina collettiva. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che non aveva ritenuto sufficiente a configurare il conferimento delle mansioni superiori di vice direttore generale una delega conferita al ricorrente dal direttore generale, in quanto a norma di statuto, in mancanza dei vice direttori generali, che potevano anche non essere nominati, il direttore generale poteva delegare provvisoriamente a dipendenti di fiducia qualsiasi incarico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)