diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 26233 del 30/10/2008 (Rv. 605277 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - Accertamento - Criteri - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605277-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE

Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva negato il diritto di un dipendente dell'A.T.A.C. di Roma, già inquadrato nel quinto livello di cui all'accordo nazionale collettivo del 13 maggio 1987, all'inquadramento nel quarto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività svolta dal dipendente consisteva in mansioni amministrative presso il "nucleo stampa" ed in mansioni di composizione grafica al computer, le cui modalità di esecuzione non comportavano un apprezzabile margine di autonomia, né la soluzione di problemi variabili e complessi, posto che la grafica veniva eseguita sulla base di progetti ideati da altre persone deputate al relativo controllo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)