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Sez. L, Sentenza n. 2212 del 16/03/1996 (Rv. 496384 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Presupposto - Riduzione della capacità lavorativa - Elevazione al settantaquattro per cento - Presupposti del diritto verificatisi in epoca antecedente l'entrata in vigore del decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 - Diritto all'assegno - Sussistenza - Mancata realizzazione del presupposto in epoca anteriore - Regola più favorevole ex art. 13 legge n. 118 del 1971 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496384-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 23 novembre 1988 n. 509, nel testo risultante a seguito della sentenza n.209 del 31 maggio 1995 della Corte Costituzionale, la disposizione in virtù della quale la riduzione della capacità lavorativa necessaria ai fini dell'attribuzione dell'assegno di invalidità, già fissata nella misura superiore ai due terzi dall'art. 13, primo comma, della legge n.118 del 1971, è elevata al settantaquattro per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992) non osta al riconoscimento dell'assegno in favore del soggetto per il quale venga verificato il perfezionamento dei presupposti del diritto fissati dalla previgente disciplina (con la riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi ma inferiore alla nuova soglia di invalidità) in epoca antecedente alla suddetta data, anche in assenza dell'avvenuto accertamento dello stato di invalidità in sede amministrativa. Ove peraltro i suddetti presupposti non si siano realizzati prima della data su indicata, in assenza di un requisito richiesto dalla legge e diverso da quello sanitario (nella specie, con riferimento alla condizione di soggetto incollocato al lavoro, accertata solo per l'anno 1993) la regola più favorevole dell'art. 13 della legge del 1971 non trova applicazione, non potendosi configurare -indipendentemente dalla data di presentazione della domanda- una salvezza dei diritti acquisiti in base alla norma transitoria del secondo comma del citato art. 9 del D.Lgs n.509/1988.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)