Sez. L, Sentenza n. 6414 del 07/06/1995 (Rv. 492720 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Mutilati e invalidi civili - Diritto all'assegno mensile ex art. 13 legge n. 118 del 1971 - Disciplina ex art. 9, secondo comma, decreto legislativo n. 509 del 1988 - Interpretazione - Sussistenza dei requisiti sanitari riconosciuta con decorrenza anteriore al 26 febbraio 1992 - Effetti.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, a norma della quale restano salvi - rispetto all'applicazione dell'aumento, previsto dal primo comma dello stesso articolo, della percentuale di riduzione della capacità lavorativa richiesta per la sussistenza del diritto all'assegno mensile a favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 - i diritti acquisiti dai cittadini che già beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano già ottenuto, alla data di cui al comma primo, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni, deve essere interpretata nel senso che a quest'ultima ipotesi deve essere equiparata anche quella in cui la sussistenza dei suddetti requisiti sanitari (in base alla percentuale prevista dalla originaria normativa) sia stata riconosciuta, con decorrenza anteriore al 26 febbraio 1992 - data di entrata in vigore del decreto richiamato dal primo comma dell'art. 9 cit., individuata come "dies a quo" per l'applicazione del nuovo requisito sanitario -, con sentenza che, sia pure pronunciata dopo la suddetta data, consegua ad un accertamento amministrativo (negativo della sussistenza dei suddetti requisiti) conclusosi prima di essa.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 22, Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)