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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 18 marzo 1980, causa 62/79

Decisione
decisa il 1980-03-18
ECLI
ECLI:EU:C:1980:84

Epigrafe

Nel procedimento 62/79, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d'appel di Bruxelles, II Sezione civile, nella causa dinanzi ad essa pendente tra SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditel, Bruxelles, SA Coditel Brabant, Bruxelles, SA Compagnie liégeoise pour la diffusion de la télévision, Coditel Liège, Liegi, appellanti, e SA C1NÉ. VOG films, Schaerbeek, Asbl Chambre syndicale belge de la cinématographie, St-Josse-ten-Noode, SA di diritto francese «Les films La Boétie», Parigi, Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, Parigi, appellati, in presenza di Intermixt, ente di pubblica utilità, Bruxelles, Union Professionnelle de Radio et Télédistribution, Schaerbeek, Inter-Régies, associazione cooperativa intercomunale, Bruxelles, intervenienti, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 59 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti di causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CEE della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
La Ciné Vog Films (in prosieguo: Ciné Vog), società di distribuzione di film cinematografici, otteneva, con contratto stipulato l'8 luglio 1969 col produttore, la società «Les Films La Boétie», il diritto esclusivo di far rappresentare pubblicamente il film «Le Boucher» nel Belgio, in tutte le versioni, sotto forma di proiezioni in sale cinematografiche e di trasmissioni televisive. L'esclusività veniva concessa per il periodo di sette anni dalla prima rappresentazione cinematografica nel Belgio, avvenuta il 15 maggio 1970. Il diritto di far diffondere il film dalla televisione belga poteva tuttavia essere esercitato soltanto quaranta mesi dopo la prima proiezione nel Belgio.
paragrafo 2
In data ulteriore, non precisata, La Boétie ha ceduto il diritto di trasmettere il film per televisione in Germania all'emittente della televisione tedesca. Le società belghe di teledistribuzione Coditei hanno captato direttamente mediante antenna, nelle loro stazioni riceventi situate in Belgio, il film «Le Boucher» trasmesso il 5 gennaio 1971 in Germania sul primo canale della televisione tedesca e lo hanno distribuito via cavo ai propri abbonati. Il film faceva parte del programma tedesco di cui esse assicurano regolarmente la distribuzione.
paragrafo 3
In seguito ad azione instaurata dalla Ciné Vog e dalla Chambre syndicale belge de la cinematographic, il Tribunal de première instance di Bruxelles ha statuito, con sentenza del 19 giugno 1975, che, agendo nel modo descritto senza essere autorizzate dalla Ciné Vog, le tre società di teledistribuzione si erano rese responsabili della lesione dei diritti d'autore della Ciné Vog.
paragrafo 4
Le società di teledistribuzione proponevano appello contro detta sentenza. Esse deducevano fra l'altro l'incompatibilità con le disposizioni del Trattato CEE in materia di concorrenza (art. 85), da un lato, ed in materia di libera prestazione di servizi (art. 59), dall'altro, del diritto esclusivo, e del suo esercizio, concesso da La Boétie alla Ciné Vog. Con sentenza del 30 marzo 1979 la Corte d'appello di Bruxelles ha stabilito che, con riserva dell'incidenza del diritto comunitario, le appellanti avevano bisogno, dal punto di vista della legislazione sul diritto d'autore, dell'autorizzazione della Ciné Vog per diffondere il film «Le Boucher» sulle loro reti il 5 gennaio 1971.
paragrafo 5
La Corte d'appello si è basata sulla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, nella versione riveduta di Bruxelles del 26 giugno 1948, approvata con legge belga del 26 giugno 1951, e più in particolare sul suo art. 11 bis, n. 1, che recita:
paragrafo 6
«Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1. la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini; 2. ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell'opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario; 3. la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell'opera radiodiffusa».
paragrafo 7
La Corte d'appello ha ritenuto questa disposizione applicabile alla fattispecie, dichiarando che le imprese di teledistribuzione dovevano essere considerate organismi «distinti» da quello che aveva trasmesso il film, cioè la stazione emittente tedesca, e che la trasmissione del film agli spettatori belgi era una comunicazione «al pubblico» ai sensi di tale disposizione.
paragrafo 8
Per quanto riguarda il diritto comunitario la Corte d'appello ha anzitutto constatato che il diritto di rappresentazione faceva parte dell'oggetto specifico del diritto d'autore e che quindi l'art. 85 del Trattato non era applicabile.
paragrafo 9
Ritenendo poi che il mezzo relativo all'art. 59 del Trattato sollevasse un problema d'interpretazione di tale disposizione, essa decideva di sospendere il giudizio e di adire la Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, per la soluzione delle due seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 10
«1. Se le restrizioni vietate dall'art. 59 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea siano solo quelle che ostano alla prestazione di servizi tra cittadini residenti in Stati membri diversi ovvero comprendano pure le restrizioni della prestazione di servizi tra cittadini residenti nello stesso Stato membro, ma riguardanti una prestazione la cui sostanza giunge da un altro Stato membro. 2. In caso di soluzione positiva della prima parte della questione precedente, se sia conforme alle disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi il fatto che il cessionario di diritti di proiezione d'un film cinematografico in uno Stato membro invochi il suo diritto per far vietare al convenuto la rappresentazione di detto film nello stesso Stato mediante la teledistribuzione, qualora il film così proiettato sia captato dal convenuto mentre è diffuso in un altro Stato membro, da un terzo, con il consenso del titolare originario del diritto».
paragrafo 11
La sentenza di rinvio è stata registrata il 17 aprile 1979.
paragrafo 12
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte, osservazioni scritte sono state depositate dalla Coditei, con gli avvocati G. Kirschen, A. Braun e M. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, dall'Union professionnelle de radio et télédistribution, con l'avvocato Aimé De Caluwe, del foro di Bruxelles, dalla Ciné Vog e dalla Chambre syndicale belge de la cinématographie, con l'avvocato Paul Demoulin, del foro di Bruxelles, dalla Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, con gli avvocati Jean Botson, del foro di Bruxelles, e Paul Hagenauer, patrocinante in Corte d'appello a Parigi, dal Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Martin Seidel, in qualità d'agente, dal Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. A. D. Preston, del Treasury Solicitor's Department, in qualità d'agente, assistito dal sig. R. Jacob, barrister, e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Erich Zimmermann, consigliere giuridico, e dalla sig.ra Marie-José Jonczy, del suo servizio giuridico, in qualità di agenti.
paragrafo 13
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale del procedimento senza procedere ad istruzione.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione

paragrafo 1
Secondo la Coditei, appellante nella causa principale, due prestazioni possono venire in considerazione, cioè quella fornita dall'emittente straniera e quella fornita dall'intermediario belga. La prestazione fornita dall'emittente straniera risponde ai requisiti per l'applicazione del Trattato, poiché il prestatore è stabilito in Germania ed i destinatari, cioè i telespettatori, risiedono in Germania, ma anche nei paesi limitrofi.
paragrafo 2
Quanto alla prestazione di servizi da parte dei teledistributori belgi, la difficoltà menzionata dalla Corte d'appello deriva dal fatto che sia il teledistributore che il telespettatore sono, nella fattispecie, situati in Belgio. Dal testo dell'art. 59 del Trattato non risulta però che si debba trattare necessariamente di una restrizione dell'attività di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, bensì unicamente che la restrizione produca effetto «nei confronti» di cittadini stabiliti in un altro Stato membro. Un'interpretazione del genere è conforme alle soluzioni ammesse in altri settori attinenti al Trattato (cause riunite 2 e 3/62, Commissione e/Belgio e Lussemburgo, Race. VIII volume, pag. 813; causa 8/74, Dassonville, Race. 1974, pag. 837; cause riunite 88-90/75, SADAM, Race. 1976, pag. 323; causa 82/77, Van Tiggele, Race. 1978, pag. 25; causa 190/73, Van Haaster, Race. 1974, pag. 1123).
paragrafo 3
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il Trattato non vieta unicamente le misure che impediscono o ostacolano l'attraversamento fisico delle frontiere, bensì qualsiasi misura anche soltanto interna, che sia tale da pregiudicare, sia pure indirettamente, gli scambi fra Stati membri.
paragrafo 4
Indicazioni nel senso di una simile interpretazione estensiva della portata dell'art. 59 si possono ricavare dalle sentenze Van Binsbergen (causa 33/74, Race. 1974, pag. 1299) e Coenen (causa 39/75, Race. 1975, pag. 1547).
paragrafo 5
In conclusione, la Coditei chiede alla Corte di dichiarare che l'art. 59 del Trattato vieta le restrizioni della prestazione di servizi fra cittadini stabiliti nello stesso Stato membro, concernenti però una prestazione il cui contenuto proviene da un altro Stato membro, quando una restrizione del genere possa pregiudicare direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, gli scambi fra Stati membri.
paragrafo 6
L'Union professionnelle de radio et télédistribution, interveniente nella causa principale, richiamandosi alle sentenze Van Binsbergen e Coenen (sopra citate), presenta osservazioni nello stesso senso ed aggiunge che l'essenziale è che il servizio costituisca un collegamento al di sopra della frontiera. Così, la Commissione avrebbe proposto, nel suo commento al programma generale per l'eliminazione delle restrizioni della libera prestazione di servizi, del 28 luglio 1960, una suddivisione in tre categorie dei servizi nel senso degli artt. 59 e 60 del Trattato, cioè: servizi richiedenti lo spostamento del prestatore verso il destinatario, servizi richiedenti lo spostamento del destinatario verso il prestatore ed infine servizi che non richiedono alcuno spostamento né del prestatore, né del destinatario.
paragrafo 7
Secondo la Ciné Vog e la Chambre syndicale belge de la cinématographie, appellate nella causa principale, la prima questione non esprime un'alternativa, ma è piuttosto una questione complessa contenente due elementi, cui va data una soluzione distinta.
paragrafo 8
La soluzione del primo punto della questione posta deve essere negativa, poiché l'art. 59 non si limita alle prestazioni di servizi fra cittadini stabiliti in Stati membri diversi (sentenze Van Binsbergen e Coenen, sopra citate).
paragrafo 9
Perché l'art. 59 sia applicabile, la prestazione di servizi in questione deve però contenere un elemento comunitario. Ora, nella specie, l'operazione professionale del teledistributore si localizza interamente in un solo Stato membro: il prestatore ed i destinatari sono stabiliti in Belgio, il messaggio televisivo è stato captato quando si trovava in Belgio ed il servizio, consistente nel mettere tale messaggio a disposizione degli abbonaticlienti è stato eseguito interamente in Belgio.
paragrafo 10
Per quanto riguarda il secondo punto della prima questione, la «sostanza» di una prestazione non è presa in considerazione dall'art. 59: questa nozione è a tal punto imprecisa da non poter essere accolta come elemento sufficiente.
paragrafo 11
In realtà, la prestazione fornita dalla stazione emittente e quella fornita dai teledistributori sono prestazioni distinte. È indifferente che il contenuto del messaggio trasmesso dall'ente tedesco di radiodiffusione sia lo stesso del messaggio messo a disposizione degli abbonati da parte dei teledistributori stabiliti in Belgio. È importante invece constatare che l'ente televisivo tedesco invia nell'etere un messaggio, mentre i teledistributori captano a loro vantaggio questo messaggio, che distribuiscono ai loro clienti mediante le proprie reti di cavi. Il servizio compiuto dall'ente emittente tedesco è la messa in onda, mentre i servizi compiuti dai teledistributori sono la captazione e la distribuzione. Le restrizioni che possono essere apposte alle prestazioni di servizi dei teledistributori sono estranee alle prestazioni di servizi dell'ente emittente, poiché queste si realizzano liberamente, senza alcun ostacolo, quali si possono realizzare secondo la propria natura tecnica.
paragrafo 12
La Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, appellata nella causa principale, si pronunzia, in una sola osservazione generale, nello stesso senso.
paragrafo 13
Il Governo della Repubblica federale di Germania osserva che le restrizioni vietate dall'art. 59 del Trattato possono anche comprendere, a determinate condizioni, quelle concernenti la prestazione di servizi fra persone stabilite nello stesso Stato membro, e solo in esso.
paragrafo 14
Per definire esattamente il campo d'applicazione della libera prestazione di servizi, bisogna prendere in esame la distinzione dal diritto di stabilimento. La persona che si rechi in un altro Stato membro per sbrigarvi uno o più affari compie una prestazione che supera l'ambito nazionale, mentre quella che vi stabilisce il domicilio o la sede commerciale per il disbrigo di quegli affari esercita il diritto di stabilimento conformemente all'art. 52 del Trattato, e la sua attività costituisce prestazione di servizi interna.
paragrafo 15
Sebbene la circolazione dei servizi all'interno di uno Stato mon sia come tale presa in considerazione dagli artt. 59 e segg., determinate restrizioni ad essa apportate possono tuttavia avere effetti sulla circolazione dei servizi attraverso le frontiere. Ciò si verifica quando divieti discriminatori sono imposti al prestatario di un servizio interno ad uno Stato nella sua qualità di destinatario di servizi soggetti al regime comunitario. La circolazione dei servizi attraverso le frontiere è pregiudicata quando una delle norme che disciplinano il mercato nazionale delle prestazioni di servizi istituisce una discriminazione nei confronti delle prestazioni di servizi anteriori, che hanno richiesto un passaggio di frontiera. Poco importa in tal caso che si tratti di una discriminazione formale o di una conseguenza materiale della normativa in questione. In effetti, secondo il «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi» del Consiglio, del 18 dicembre 1961, la circolazione dei servizi è pregiudicata anche quando «le condizioni alle quali la disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa subordini la prestazione di servizi... quantunque applicate senza riguardo di nazionalità» — e quindi formalmente nello stesso modo ai nazionali ed agli stranieri -— «ostacolino soltanto o prevalentemente la prestazione di questi servizi da parte di stranieri» e producano pertanto un'effetto che materialmente pregiudica in misura maggiore i prestatori stranieri.
paragrafo 16
In casi del genere le restrizioni che producono un simile effetto si possono tuttavia giustificare in base agli artt. 55 e 56 del Trattato CEE.
paragrafo 17
La libera prestazione dei servizi ai sensi degli artt. 59 e segg. richiede tuttavia che sussista fra il prestatore ed il destinatario della prestazione un rapporto giuridico o commerciale, oppure — nel caso di prestazioni unilaterali — un comportamento deliberato del prestatore. Il fatto che merci attraversino una frontiera «fortuitamente», per forza maggiore o per altra causa, non costituisce uno «scambio commerciale». La diffusione di trasmissioni televisive non può essere considerata prestazione di servizi che superi l'ambito puramente nazionale, nel senso degli artt. 59 e segg., se la trasmissione non è volta effettivamente a raggiungere gli spettatori al di là della frontiera. Il Governo tedesco pensa che non si possa parlare di una prestazione di servizi destinata ai «cittadini di un altro Stato membro» conformemente all'art. 59, quando l'attraversamento di una frontiera da parte di una trasmissione è soltanto una inevitabile conseguenza accessoria di una trasmissione diretta unicamente al territorio nazionale.
paragrafo 18
I programmi televisivi in causa sono in effetti destinati alla ricezione all'interno delle frontiere nazionali; nella Repubblica federale di Germania, in particolare, il loro intento è quello di servire il territorio nazionale.
paragrafo 19
In conclusione, il Governo della Repubblica federale di Germania propone che la Corte dichiari:
paragrafo 20
«Le restrizioni vietate dall'art. 59 del Trattato CEE non sono soltanto quelle che si oppongono direttamente alla prestazione di servizi fra persone stabilite in Stati membri diversi. Esse possono invece comprendere anche le restrizioni che pregiudicano direttamente soltanto la prestazione di servizi fra persone stabilite nello stesso Stato membro, se queste restrizioni hanno nello stesso tempo effetto discriminatorio sulla circolazione dei servizi attraverso le frontiere».
paragrafo 21
Il Governo del Regno Unito ritiene che nessuna delle due interpretazioni proposte nella prima questione sia pertinente: la prima sarebbe troppo restrittiva e la seconda troppo ampia.
paragrafo 22
A suo parere l'art. 59 riguarda il diritto dei cittadini degli Stati membri di fornire servizi al di fuori degli Stati cui sono stabiliti. La nozione di «sostanza» di un servizio è troppo vaga per servire quale criterio di una concezione più ampia.
paragrafo 23
La Commissione ricorda anzitutto che a partire dalla sentenza in causa 155/73, Sacchi (Race. 1974, pag. 409), non sussiste più alcun dubbio che il messaggio televisivo in quanto tale rientri nel campo d'applicazione delle disposizioni del Trattato relative ai servizi. Nella fattispecie si tratta della prestazione fornita dall'organismo emittente.
paragrafo 24
Se ci si riferisce invece alla prestazione fornita dal teledistributore, così com'è stata considerata dalla Corte d'appello, verrebbe a mancare l'aspetto transfrontaliero.
paragrafo 25
Per quanto riguarda la «sostanza» della prestazione, è difficile accettare come criterio determinante il carattere transfrontalière di un servizio, poiché la sua applicazione diverrebbe in pratica difficile ed aleatoria.
paragrafo 26
Quanto al servizio costituito dai messaggio televisivo in sé, si deve prendere in considerazione la condizione dell'esistenza di una remunerazione, conformemente all'art. 60, 1o comma, del Trattato, ben sapendo che destinatari del servizio sono contemporaneamente i telespettatori ed i teledistributori.
paragrafo 27
Gli enti di radiodiffusione esercitano un'attività economica non gratuita. I loro proventi derivano sia dalla pubblicità, sia dai canoni pagati dai telespettatori del paese dell'emittente per l'uso di apparecchi riceventi, sia dalle due fonti insieme. Il termine «normalmente», che figura nel testo dell'art. 60, 1o comma, indica per di più che non è indispensabile che ciascuno dei possibili destinatari di una prestazione paghi una contropartita.
paragrafo 28
La complessità dell'attività, nonché l'intervento del teledistributore nell'avviamento al di là delle frontiere della prestazione immateriale costituita dal messaggio televisivo, non permette quindi di escludere l'esistenza di una prestazione di servizi «transfrontaliera» per il solo motivo della mancanza di una remunerazione pagata alle emittenti straniere, sia dal teledistributore, sia dai telespettatori, per la parte della prestazione che supera la frontiera.
paragrafo 29
Il teledistributore, prestatore nei confronti dei propri abbonati, è anche destinatario del messaggio televisivo proveniente da un altro paese. Se il ragionamento a proposito di questo rapporto non può essere diverso da quello che vale per il rapporto col destinatario finale, cioè il telespettatore, si deve inoltre sottolineare che la mancanza di remunerazione diretta dipende unicamente dal fatto che, per il momento, le emittenti televisive dei paesi continentali confinanti poi Belgio hanno rinunciato ad un diritto loro espressamente riservato dall'accordo europeo di Strasburgo del 22 giugno 1960 per la tutela delle trasmissioni televisive e dal protocollo a detto accordo del 22 gennaio 1965.
paragrafo 30
In conclusione, la Commissione propone che si risolva nel modo seguente la prima questione:
paragrafo 31
«Costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 59 del Trattato i messaggi televisivi trasmessi da organismi esercenti attività economica non gratuita, quando tali messaggi sono trasmessi e captati per via erziana al di là dei limiti territoriali del paese dell'emittente, senza che sia necessario che una remunerazione diretta venga pagata al prestatore dai destinatari (teledistributori e telespettatori) stabiliti oltre detti limiti».

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla seconda questione

paragrafo 1
La Coditei osserva che la giurisprudenza della Corte concernente l'applicazione degli artt. 30 e 36 all'esercizio dei diritti di proprietà industriale si può ragionevolmente estendere, mutatis mutandis, al settore dei servizi. Essa fa riferimento alle cause 15 e 16/74, Centrapharm e/Sterling Drug e Winthrop (Race. 1974, pagg. 1199-1200), e 192/73, Hag (Race. 1974, pagg. 731, 745).
paragrafo 2
Essa sottolinea che l'art. 59 del Trattato è divenuto direttamente applicabile allo spirare del periodo transitorio (sent. Van Binsbergen, citata). È parimenti indiscusso che l'art. 59 abbia «efficacia diretta orizzontale» (sent. 36/74, Walrave e Koch, Race. 1974, pagg. 1405, 1420; sent. 13/73, Dona, Race. 1976, pagg. 1333, 1341; sent. 90/76, Van Ameyde, Race. 1977, pagg. 1091, 1126), cosicché i singoli sono, tanto quanto gli Stati, tenuti ad astenersi da qualsiasi misura che possa ostacolare la libera prestazione dei servizi.
paragrafo 3
La Coditei rileva che sia la Ciné Vog, sia la televisione tedesca, sono aventi causa dal titolare originario del diritto d'autore; essendovi quindi origine comune, va applicata per analogia la norma derivante dalla sentenza Hag (citata). Un'applicazione del genere porta alla conclusione che la restrizione alla distribuzione nel Belgio non è oggettivamente giustificata e costituisce ostacolo illecito alla libera prestazione dei servizi. La restrizione litigiosa deriva dal fatto che la Convenzione di Berna viene interpretata dalla Corte d'appello di Bruxelles nel senso che essa consente alla Ciné Vog di far vietare la distribuzione nel Belgio, da parte di una rete di teledistribuzione, di film trasmessi in Germania.
paragrafo 4
Non sarebbe determinante l'eventuale obiezione tratta dalla mancanza di nesso giuridico fra il prestatore del servizio, nella fattispecie l'emittente tedesca, ed i destinatari, nella fattispecie i telespettatori belgi. La nozione di prestazione di servizi non implica necessariamente l'esistenza di un nesso giuridico fra il prestatore ed il destinatario, un'esigenza del genere sarebbe del resto poco compatibile con la realtà economica in settori industriali come quello della stampa, della radio e della televisione, ove gran parte delle risorse provengono spesso dalla pubblicità, pur essendo calcolate in funzione del numero dei destinatari effettivamente raggiunto.
paragrafo 5
In conclusione, la Coditei propone che la Corte risolva nel modo seguente la seconda questione:
paragrafo 6
«È incompatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi che il cessionario dei diritti di rappresentazione di un film cinematografico in uno Stato membro eserciti il proprio diritto per far vietare la rappresentazione del film in tale Stato mediante teledistribuzione, allorquando il film così rappresentato è stato diffuso in un altro Stato membro, da un terzo, con il consenso del titolare originario del diritto».
paragrafo 7
Per l' Union professionnelle de radio et télévision risulta dalla giurisprudenza della Corte che se la sussistenza di un diritto di proprietà industriale o di un diritto prossimo al diritto d'autore sfugge, di per sé, ai divieti enunciati dal Trattato, quantomeno il suo esercizio può essere colpito dai divieti stabiliti dal Trattato. La Ciné Vog non può quindi ricostituire restrizioni incompatibili col Trattato facendo valere la legislazione sul diritto d'autore.
paragrafo 8
La Ciné Vog e la Chambre Syndicale belge de la cinématographie prendono in esame la seconda questione soltanto a titolo del tutto subordinato, poiché il primo elemento della prima questione richiede a loro parere soluzione negativa.
paragrafo 9
Esse asseriscono che, se si ammette, in linea di principio, l'applicabilità dell'art. 59 del Trattato CEE, nella fattispecie, alle prestazioni di servizi dei teledistributori, bisogna riconoscere che l'esigenza dell'autorizzazione dell'autore o del successore di quest'ultimo non costituisce per nulla la restrizione vietata dall'art. 59, poiché tale esigenza non dà vita alle discriminazioni vietate da detto articolo.
paragrafo 10
Le restrizioni di cui gli am. 59 e 60 richiedono l'eliminazione comprendono «tutte le condizioni imposte al prestatore in ragione della sua nazionalità o della sua residenza in uno Stato diverso da quello in cui presta il servizio, quando non sono imposte a coloro che risiedono nel territorio nazionale oppure hanno per effetto di impedire o di ostacolare in altro modo l'attività del prestatore» (cfr. sent. 33/74, Van Binsbergen, Race. 1974, pag. 1299; sent. 39/75, Coenen, Race. 1975, pag. 1547).
paragrafo 11
L'esigenza dell'autorizzazione dell'autore è generale: essa è prevista da una convenzione internazionale che vincola in particolare i nove Stati membri e non implica alcuna discriminazione dal punto di vista della nazionalità del prestatore del servizio di teledistribuzione o del suo luogo di stabilimento.
paragrafo 12
Il prestatore deve aver cura di eseguire una prestazione di per sé lecita. Così, un teledistributore stabilito in Belgio non può diffondere sulla propria rete per i propri abbonati un film le cui immagini siano state giudicate contrarie al buon costume da un giudice belga, mentre nei paesi limitrofi la proiezione dello stesso film è libera con la conseguenza della possibile diffusione del film da parte di un ente di radiodiffusione di uno Stato membro limitrofo.
paragrafo 13
L'oggetto della prestazione deve indurre il prestatore ad aver cura che siano presenti tutte le condizioni affinché la prestazione sia lecita. Nella fattispecie, l'autorizzazione dell'autore costituisce una condizione, la quale non dà vita ad alcuna delle discriminazioni che l'art. 59 del Trattato ha voluto sopprimere.
paragrafo 14
I teledistributori stabiliti nel Belgio si sono d'altronde preoccupati di ottenere tale autorizzazione per la musica incorporata in un film cinematografico. Essi hanno concluso un contratto allo scopo con la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SABAM. In tale contratto, rinnovato il 1o dicembre 1977, essi si sono impegnati a pagare una somma di 30 BFR per abbonamento di base di 2000 BFR.
paragrafo 15
In conclusione, la Ciné Vog e la Chambre syndicale belge de la cinématographie propongono che la Corte risolva così la seconda questione:
paragrafo 16
«L'esigenza dell'autorizzazione del titolare del diritto di rappresentazione di un film mediante televisione per trasmettere nello Stato membro di tale titolare agli abbonati di una rete di teledistribuzione il film radiodiffuso per televisione a partire da un altro Stato membro non costituisce una restrizione alla libertà di prestazione dei servizi che l'art. 59 del Trattato CEE ha voluto sopprimere. In effetti, tale autorizzazione non genera alcuna discriminazione in danno del prestatore e il fatto che sia richiesta deriva da una convenzione internazionale non incompatibile con l'art. 59 del Trattato CEE».
paragrafo 17
Secondo il Governo della Repubblica federale di Germania la seconda questione deve ricevere soluzione affermativa.
paragrafo 18
La legislazione nazionale che vieti, in favore del titolare del diritto, la ritrasmissione da parte di un terzo non autorizzato di un film captato a partire da un altro Stato membro deve essere considerata una limitazione, ammessa dal diritto comunitario, alla libera circolazione dei servizi. Essa fa parte di una normativa applicabile indistintamente alle trasmissioni interne ed a quelle captate a partire da un altro Stato membro, che limita sul piano istituzionale la libertà di circolazione dei servizi.
paragrafo 19
Secondo l'art. 60 del Trattato le prestazioni di servizi che superano l'ambito nazionale sono fornite «alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini». La constatazione che il combinato disposto degli artt. 56 e 66 del Trattato lascia agli Stati membri il potere di mantenere in vigore restrizioni — discriminatorie — in danno di coloro che forniscono prestazioni superanti l'ambito nazionale dev'essere intesa nel senso che gli Stati membri possono, a maggior ragione, adottare norme generali non discriminatorie.
paragrafo 20
Se, contrariamente al parere del Governo tedesco, la facoltà del titolare del diritto di vietare la ritrasmissione di film dovesse essere considerata come una restrizione alla circolazione dei servizi ai sensi degli artt. 59 e segg., essa sarebbe comunque giustificata da un'applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 36, 56 e 66 del Trattato CEE.
paragrafo 21
Il Governo della Repubblica federale di Germania dichiara non ignorare che nel caso di diritti di proprietà industriale e commerciale detti «della stessa origine», risulta dalla giurisprudenza della Corte che il titolare del diritto di proprietà non può esercitare il diritto di divieto a lui conferito dalla legislazione nazionale nell'ambito del commercio intracomunitário.
paragrafo 22
Questi principi non si possono tuttavia applicare al diritto d'autore, poiché altrimenti si svuoterebbe interamente di contenuto il diritto d'autore. Contrariamente a quanto avviene per il marchio di fabbrica, il cui relativo diritto si esaurisce con l'immissione in commercio, il diritto d'autore implica, come principio, un diritto permanente di divieto, che deriva dalla sua funzione quale oggetto di proprietà, fonte di retribuzione ed elemento di reputazione che non si esaurisce nel caso dello sfruttamento del diritto.
paragrafo 23
Secondo il Governo della Repubblica federale di Germania, la seconda questione richiede quindi soluzione affermativa.
paragrafo 24
Il Governo del Regno Unito ritiene che la natura stessa dei diritti d'autore escluda che essi siano discriminatori ed afferma che tali diritti non costituiscono affatto il tipo di restrizioni vietate dall'art. 59 del Trattato. Esso fa notare che uno degli oggetti specifici della protezione del diritto d'autore è costituito dal diritto del proprietario di impedire l'utilizzazione senza autorizzazione del proprio film per la teledistribuzione via cavo. Questo diritto specifico è riconosciuto dalla Convenzione di Berna sul diritto d'autore, cui tutti gli Stati membri aderiscono. Sarebbe inconcepibile che l'art. 59 eliminasse, nei fatti, una parte dell'oggetto specifico della protezione del diritto d'autore.
paragrafo 25
La Commissione ritiene che l'interpretazione data dalla Corte all'art. 36 per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale si debba applicare anche ai diritti di proprietà letteraria ed artistica.
paragrafo 26
La Corte ha interpretato l'art. 36 nel senso che il Trattato non tocca l'esistenza dei diritti esclusivi attribuiti dalle legislazioni degli Stati membri, ma che tuttavia le norme relative alla libera circolazione delle merci ed alla concorrenza si applicano all'esercizio di tali diritti (sent. 78/70, Deutsche Grammophon c/Metro-SB-Großmärkte, Race. 1971, pag. 502; sent. 15/74, Centrafarm c/Sterling Drug, Race. 1974, pag. 1147; sent. 119/75, Terrapin c/Terranova, Race. 1976, pag. 1061). Ne risulta che il titolare di un diritto di proprietà industriale protetto dalla legislazione di uno Stato membro non può far valere detta legislazione per opporsi all'importazione di un prodotto da lui stesso o col suo consenso legittimamente posto in commercio in un altro Stato membro.
paragrafo 27
Queste considerazioni si basano essenzialmente sul principio dell'esaurimento del diritto di proprietà industriale e commerciale, che si fonda sull'idea che il titolare riceva la propria remunerazione con la vendita del prodotto protetto. Per questa ragione il diritto del titolare cessa dal momento in cui il prodotto è stato messo in commercio.
paragrafo 28
Per applicare questi principi al diritto d'autore è necessario rilevare alcune particolarità della proprietà letteraria ed artistica. A differenza dei diritti esclusivi di proprietà industriale e commerciale — brevetto, marchio — si tratta in questo caso di proteggere una creazione personale (diritto morale). La protezione assicurata dal diritto d'autore tiene conto di tale aspetto ed è nello stesso tempo più ampia e più varia. La nozione di «diritto d'autore» comprende le prerogative proprie dell'autore, inalienabili, diritti relativi alla distribuzione, quando vi è supporto materiale, ed alla rappresentazione quando non c'è supporto materiale.
paragrafo 29
L'applicazione del principio dell'esaurimento si giustifica per quanto riguarda i diritti d'autore che hanno per oggetto la distribuzione di un supporto materiale (opere scritte, fonogrammi, film, opere d'arte). Si tratta in tal caso di merci oggetto di transazioni e che non si distinguono affatto dai manufatti brevettati o commercializzati con marchio di fabbrica. L'autore, come il titolare del brevetto o del marchio, riceve la propria remunerazione con la messa in vendita della propria opera sotto forma di supporto materiale. La Commissione si riferisce alle sentenze 155/73, Sacchi (Race. 1974, pag. 428) e 78/70, Deutsche Grammophon (Race. 1971, pag. 499).
paragrafo 30
Questo principio, per contro, non si può applicare ai diritti d'autore ove manca un supporto materiale. Si tratta essenzialmente dei diritti di rappresentazione. Mancando il supporto materiale, il criterio della commercializzazione non può servire per la determinazione dell'estensione del diritto esclusivo.
paragrafo 31
Questi diritti d'autore si caratterizzano per il fatto di non esaurirsi mediante una prima rappresentazione. Le diverse forme di rappresentazione sono indipendenti le une dalle altre ed ogni rappresentazione dà luogo al diritto d'autore e quindi ad una remunerazione.
paragrafo 32
La Commissione osserva che in generale il diritto di rappresentazione è riservato all'autore e l'esercizio di tale diritto è possibile soltanto col suo consenso. Se non v'è consenso, l'autore può vietare la rappresentazione. Per la Commissione proprio la necessità del consenso permette all'autore di negoziare una giusta remunerazione.
paragrafo 33
Ora, visto che l'esercizio dei diritti materiali dell'autore dà luogo a prestazioni di servizi — e non ad una circolazione di merci — si pone la questione se sia applicabile l'eccezione prevista all'art. 36. In dottrina, gli autori sono quasi tutti del parere che la garanzia dell'esistenza dei diritti di proprietà industriale e commerciale, prevista dall'art. 36 del Trattato, si debba applicare anche ai diritti d'autore.
paragrafo 34
La Commissione si associa a tale posizione. A suo parere, se è vero che le norme del Trattato riguardanti la libera prestazione di servizi non contengono un richiamo espresso alla tutela della proprietà letteraria ed artistica, tale omissione non può però essere interpretata nel senso che gli autori del Trattato abbiano voluto privare questi diritti della protezione da essi assicurata alla proprietà industriale e commerciale mediante l'art. 36. L'art. 36 è, in realtà, per quanto riguarda la garanzia dell'esistenza dei diritti in questione, espressione di un principio generale che non si limita al titolo 1o, capo 2o, relativo alla libera circolazione delle merci, ma deve essere applicato anche alla libera prestazione di servizi, nella misura in cui diritti di proprietà letteraria ed artistica possano dar luogo ad una prestazione di servizi.
paragrafo 35
Per la Commissione, la questione pregiudiziale è pertinente soltanto se la teledistribuzione via cavo di un film captato da una stazione emittente e trasmesso simultaneamente agli abbonati costituisce trasmissione che necessita dell'autorizzazione del titolare del diritto.
paragrafo 36
Essa fornisce un quadro di insieme delle legislazioni nazionali in materia.
paragrafo 37
In Belgio ed in Lussemburgo non esiste legislazione specifica. Questi paesi applicano, sia ai propri cittadini, sia agli stranieri, la Convenzione di Berna.
paragrafo 38
In Germania la giurisprudenza affronta il problema della televisione via cavo dal punto di vista del telespettatore e mette inoltre l'accento sul fatto che la teledistribuzione via cavo permette una ricezione normale in regioni ove essa sarebbe altrimenti impossibile, a causa degli ostacoli rappresentati dagli edifici.
paragrafo 39
Nel Regno Unito ed in Irlanda l'impresa di teledistribuzione è autorizzata per legge ad assicurare la trasmissione di programmi degli organismi emittenti nazionali, senza dover pagare alcuna remunerazione. Per quanto riguarda le ritrasmissioni di programmi di organismi di radiodiffusione stranieri, il Performing Rights Tribunal può dichiarare, con propria pronunzia, una ritrasmissione del genere esente da remunerazione, od accordare al titolare un'indennizzo adeguato.
paragrafo 40
In Francia, l'art. 27 della legge 11 marzo 1957 non contiene una norma generale che disciplini il diritto di trasmissione e non distingue a seconda che si tratti di trasmissione o di ritrasmissione. L'interpretazione di tale norma è controversa.
paragrafo 41
Nei Paesi Bassi l'art. 12, n. 4, della legge sul diritto d'autore dispone che la pubblicazione, via cavo o senza fili, di un'opera radiodiffusa o teletrasmessa non deve essere considerata trasmissione autonoma qualora sia simultanea alla trasmissione e sia compiuta dall'ente che effettua la trasmissione.
paragrafo 42
L'Italia e la Danimarca non hanno risolto in modo specifico il problema posto.
paragrafo 43
Negli Stati Uniti le ritrasmissioni mediante sistema di cavi sono oggetto di una forma di licenza non volontaria, che ne garantisce però la remunerazione.
paragrafo 44
La descrizione della situazione giuridica nei diversi Stati membri dimostra, secondo la Commissione, che la questione della qualificazione della teledistribuzione via cavo in relazione al diritto d'autore è del tutto aperta. La legge britannica ed irlandese nega, in via di principio, ai titolari del diritto di trasmissione la possibilità di vietare la ritrasmissione via cavo. La legislazione americana ha optato per una soluzione identica, garantendo però una remunerazione. Le discussioni in seno all'unione di Berna, che finora non hanno ancora portato ad un risultato ben preciso, continuano. Esse si possono riassumere come segue: per quanto riguarda la ritrasmissione simultanea di trasmissioni iniziali, si concorda sul fatto che spetta ad ogni legislatore interpretare a sua discrezione le nozioni di ente diverso da quello originario, di pubblico e di comunicazione al pubblico figuranti all'art. 11 bis, n. 1, 2) della Convenzione di Berna. Quanto alla ridiffusione dei programmi nazionali, è stato fatto notare che nel caso in cui l'ente di radiodiffusione sia soggetto all'obbligo legale di fornire i propri programmi a tutti i cittadini del paese in questione, l'operazione di distribuzione via cavo non è dissociabile dalla radiodiffusione, anche se la trasmissione via cavo è compiuta da un ente diverso da quello originario. Tuttavia la ritrasmissione via cavo di programmi stranieri deve essere qualificata come comunicazione al pubblico al senso dell'art. 11 bis della Convenzione di Berna.
paragrafo 45
Risulta da quanto precede che la ritrasmissione via cavo è valutata diversamente a seconda che si tratti di un programma nazionale o di un programma captato dall'estero. Nella misura in cui si tratta di programmi provenienti da un altro Stato membro — come è il caso nella fattispecie — una differenziazione del genere darebbe però spunto ad osservazioni dal punto di vista del diritto comunitario. Se è in effetti comprensibile che tale differenziazione venga operata nell'ambito dell'unione di Berna, essa non si può però accettare sul piano del diritto comunitario. Questo richiede che restrizioni alla libera circolazione delle merci — o, se del caso, alla libera prestazione di servizi — si applichino indistintamente ai servizi resi entro uno Stato membro ed a quelli resi a partire da un altro Stato membro. Per quanto riguarda l'eccezione fondata sul diritto d'autore, essa dev'essere applicata in maniera generale, poiché altrimenti costituirebbe, ai termini stessi dell'art. 36 del Trattato, «un mezzo di discriminazione arbitraria» o «una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». In una situazione analoga riguardante il diritto di marchio, la Corte ha sottolineato — in causa 119/75, Terrapin c/Terranova (Race. 1976, pag. 1061) — l'obbligo degli Stati membri di non differenziare, per quanto riguarda l'applicazione di una legislazione che attribuisce un diritto esclusivo, i criteri validi all'interno dello Stato membro da quelli applicati all'importazione.
paragrafo 46
La Commissione ne deduce che la Corte d'appello di Bruxelles non potrà — sulla base delle diverse possibilità che ad essa lascia la Convenzione di Berna — trattare diversamente la trasmissione via cavo dei programmi degli enti televisivi nazionali — che le imprese belghe di teledistribuzione via cavo sono tenute a trasmettere integralmente — dalla trasmissione via cavo dei programmi provenienti da enti televisivi di un altro Stato membro. Nel caso in cui la Corte d'appello considerasse che la trasmissione via cavo dei programmi della televisione belga non costituisce una nuova trasmissione, che dia luogo al diritto d'autore, essa non potrebbe allora qualificare altrimenti la trasmissione di programmi televisivi provenienti da un altro Stato membro.
paragrafo 47
La Commissione riconosce che la Corte d'appello di Bruxelles ha giudicato che, risultando il diritto della Ciné Vog da uno «statuto legale che conferisce una protezione erga omnes», esso sfugge «agli elementi contrattuali o di concertazione cui si riferisce il testo del Trattato». Tuttavia, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia — in particolare della sentenza 40/70, Sirena c/Eda (Race. 1971, pag. 82), in cui la Corte ha chiaramente definito la distinzione da farsi fra l'esistenza dei diritti esclusivi attribuiti da una legislazione nazionale, quali istituti giuridici, e l'esercizio di detti diritti per via contrattuale, in particolare mediante contratti di licenza — la situazione potrebbe essere vista anche in modo diverso.
paragrafo 48
Dalle clausole del contratto dell'8 luglio 1969 risulta in effetti che, in realtà, La Boétie non ha ceduto il proprio diritto d'autore alla Ciné Vog. Il produttore ha incaricato la Ciné Vog di sfruttare il film in questione nel Belgio e nel Granducato di Lussemburgo. Tale autorizzazione riguarda soltanto un territorio determinato, è limitata nel tempo e dà luogo a remunerazione in funzione dei proventi ottenuti mediante la rappresentazione cinematografica. Tale contratto corrisponde quindi interamente ad un contratto di licenza. Questa valutazione vale anche se si considera la Ciné Vog titolare del diritto di rappresentazione in Belgio.
paragrafo 49
Così stando le cose, non è escluso che siano applicabili le disposizioni del Trattato in materia di concorrenza, in particolare l'art. 85.
paragrafo 50
Per risolvere la questione posta è inoltre necessario esaminare il rapporto contrattuale fra il titolare originario (la Boétie) e l'ente emittente tedesco. Bisognerebbe poi sapere se il consenso dato alla televisione tedesca per la trasmissione del film si estendesse anche alla ritrasmissione del programma via cavo. Nel caso in cui il titolare originario avesse dato il proprio consenso alla ritrasmissione via cavo, la Ciné Vog non potrebbe più far valere il proprio diritto alla rappresentazione.
paragrafo 51
Infine la Commissione prende in esame la possibilità di una soluzione comunitaria, tenuto conto delle particolarità, di fatto e di diritto, della televisione via cavo.
paragrafo 52
Essa ritiene che si tratti di stabilire come conciliare il principio della libera prestazione dei servizi con la salvaguardia dell'oggetto specifico del diritto d'autore in questione. Allo scopo bisognerebbe tener conto del fatto che la televisione via cavo è una tecnica relativamente nuova, di cui le legislazioni sul diritto d'autore in vigore nei diversi Stati membri — eccettuati il Regno Unito e l'Irlanda — non hanno potuto tener conto a causa della loro anteriorità all'apparizione della nuova tecnica. Ciò è vero anche per la Convenzione di Berna. Le discussioni, tanto negli Stati membri, quanto nell'ambito dell'Unione di Berna, indicano che i problemi di cui trattasi sono ben lungi dall'aver trovato soluzioni definitive.
paragrafo 53
Sul piano pratico si deve notare che le imprese di teledistribuzione interessate non sono proprio in grado di ottenere l'autorizzazione dei titolari del diritto d'autore in tutti i casi. I programmi delle stazioni televisive ritrasmessi simultaneamente via cavo si conoscono pubblicamente, in effetti, soltanto poco tempo prima della trasmissione stessa. È quindi generalmente impossibile per le società di teledistribuzione ottenere il consenso dei titolari dei diritti di rappresentazione. Ciò significa che l'esigenza di un'autorizzazione, o del consenso, del titolare del diritto d'autore per la ritrasmissione via cavo di un film teletrasmesso, renderebbe in molti casi impossibile l'esercizio di tale attività, fino a che gli Stati membri non abbiano introdotto nel loro diritto nazionale un sistema di licenze obbligatorie oppure fino a che non esistano società di gestione dei diritti d'autore che si occupino dei diritti cinematografici.
paragrafo 54
Queste constatazioni conducono la Commissione a porre la questione se si debba accettare tal quale sul piano del diritto comunitario questa situazione dei diritti nazionali di autore. A suo avviso, spetta anzitutto ai legislatori nazionali risolvere il problema. Si potrebbe però anche immaginare che la Comunità proceda all'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia. Queste possibilità non toglierebbero comunque alla Corte di giustizia la competenza a determinare — mediante l'interpretazione delle relative disposizioni del diritto comunitario — se l'ostacolo alle libere prestazioni di servizi nella Comunità che costituisce il diritto di rappresentazione in questione sia giustificato dall'oggetto specifico del diritto. La risposta non si può trovare sulla base della sola legislazione di un dato Stato membro. La questione necessita di una soluzione di carattere generale, fondata sulle norme nazionali in vigore e che tenga conto delle esigenze del diritto comunitario.
paragrafo 55
La Commissione ritiene che la tutela dell'oggetto specifico del diritto di rappresentazione in parola — concernente la ritrasmissione simultanea via cavo di una trasmissione iniziale — non esige che il titolare del diritto disponga della facoltà di autorizzazione, con la conseguenza di poter vietare la ritrasmissione. Poiché il titolare ha dato il proprio consenso alla trasmissione iniziale, i suoi interessi giuridicamente tutelabili si possono considerare soddisfatti se la legislazione nazionale gli riconosce il diritto ad una equa remunerazione da parte dell'impresa di teledistribuzione che ha effettuato la ritrasmissione simultanea.
paragrafo 56
In conclusione, la Commissione è del parere che, nel risolvere la seconda questione della Cour d'appel di Bruxelles, la Corte dovrebbe constatare che il cessionario dei diritti di rappresentazione di un film cinematografico nel Belgio — la Ciné Vog — non poteva far vietare alla Coditei la rappresentazione del film mediante teledistribuzione in tale Stato, mentre la legislazione belga può attribuire al titolare del diritto in questione la facoltà di pretendere un'equa remunerazione per la rappresentazione del film mediante ritrasmissione via cavo.
paragrafo 57
Per il caso in cui la Corte non condivida detta conclusione e consideri che il diritto comunitario non si opponga al conferimento, da parte della legislazione nazionale di uno Stato membro, al titolare di un diritto di rappresentazione di un film della facoltà di vietare la ritrasmissione simultanea via cavo, la Commissione propone che la Corte indichi nella propria soluzione che la norma nazionale deve essere applicata indistintamente a tutte le ritrasmissioni via cavo, per quanto riguarda sia le trasmissioni compiute dalle stazioni televisive nazionali, sia le trasmissioni provenienti da un altro Stato membro, ed inoltre che, se il titolare originario ha dato il proprio consenso alla trasmissione iniziale, nonché alla ritrasmissione via cavo in un altro Stato membro, il titolare del diritto di rappresentazione in questo Stato non può più vietare la ritrasmissione.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Alle udienze del 13 e del 14 novembre 1979, la Coditei e la Intermixt, con gli avvocati G. Kirschen, A. Braun e M. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, la Ciné Vog e la Chambre syndicale belge de la cinématographie, con l'avvocato P. Demoulin, del foro di Bruxelles, La Boétie e la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, con l'avvocato J. Botson, del foro di Bruxelles, l'Union professionnelle de radio et télédistribution, con l'avvocato A. de Caluwe, del foro di Bruxelles, la Inter-Régies, con l'avvocato J. Dijck, del foro di Anversa, il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. M. Seidel, in qualità di agente, il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. R. Jacob, barrister of Gray's Inn, su incarico del sig. A. D. Preston, Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M.-J. Jonczy e dal sig. E. Zimmermann, in qualità di agenti, hanno svolto le proprie osservazioni orali.
paragrafo 2
Nel corso dell'udienza, la Coditei ha rilevato che quando essa è obbligata ad avviare via etere programmi provenienti da emittenti straniere, nel caso in cui il segnale dell'emittenti non possa essere ripetuto, captato in Belgio e ritrasmesso più lontano, è necessario ricorrere a trasmissioni per via erziana. La ripetizione mediante onde erziane è autorizzata e facilitata dalla Régie des Télégraphes et Téléphones. Le società di teledistribuzione ritengono che, in quel caso, esse ritrasmettono e pagano diritti d'autore, mentre tale non è il caso per la trasmissione di cui è causa.
paragrafo 3
In Europa ci sono due grandi sistemi di ricezione a colori, cioè il sistema PAL e il sistema SECAM. I televisori belgi sono concepiti per il sistema PAL. Quando la teledistribuzione riceve segnali portanti immagini a colori trasmesse secondo il procedimento francese SECAM, essa li trasforma in segnali che possono essere ricevuti da un televisore PAL. In quel momento non si ha una trascrizione propriamente detta del segnale in immagini ed in suoni, bensì un cambiamento nella natura del segnale.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 13 dicembre 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza del 30 marzo 1979, pervenuta alla Corte il 17 aprile seguente, la Cour d'appel di Bruxelles ha posto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni relative all'interpretazione dell'art. 59 e delle altre disposizioni del Trattato in materia di libera prestazione di servizi.
punto 2
Le questioni sono state sollevate a proposito di un'azione intentata da una società belga di distribuzione di film cinematografici, la SA Ciné Vog Films — appellata dinanzi alla Cour d'appel — per lesione di diritti d'autore. L'azione è diretta contro una società francese, Les Films La Boétie, e contro tre società belghe di teledistribuzione, in prosieguo denominate collettivamente società Coditei, ed è intesa ad ottenere la riparazione del pregiudizio che si asserisce causato alla Ciné Vog dalla ricezione in Belgio di una trasmissione della televisione tedesca dedicata alla proiezione del film «Le Boucher», per il quale la Ciné Vog ha ottenuto dalla società «Les Films La Boétie» il diritto di distribuzione esclusiva in Belgio.
punto 3
Dal fascicolo risulta che le società Coditei prestano, con l'autorizzazione dell'amministrazione belga, un servizio di teledistribuzione che copre una parte del territorio belga. I televisori degli abbonati a questo servizio sono collegati via cavo ad un'antenna centrale che presenta caratteristiche tecniche speciali, le quali permettono di captare i programmi belgi e determinati programmi stranieri che l'abbonato non potrebbe sempre captare con un'antenna individuale, e migliorano inoltre la qualità delle immagini e del suono ricevuti dall'abbonato.
punto 4
II Tribunal de première instance di Bruxelles, investito della domanda, l'ha dichiarata infondata in quanto rivolta contro Les Films La Boétie, ma ha condannato le società Coditei al risarcimento del danno in favore della Ciné Vog. Le società Coditei hanno interposto appello contro tale sentenza; l'appello è stato dichiarato irricevibile dalla Cour d'appel per la parte in cui era diretto contro la società Les Films La Boétie, la quale, allo stato attuale della lite, è quindi messa fuori causa.
punto 5
I fatti di causa importanti in relazione alla soluzione della controversia sono stati riassunti come segue dalla Cour d'appel. Con convenzione in data 8 luglio 1969 Les Films La Boétie, quale titolare di tutti i diritti allo sfruttamento del film «Le Boucher», ha attribuito alla Ciné Vog il «mandato esclusivo» di distribuire il film in Belgio per 7 anni. Il film è stato proiettato nelle sale cinematografiche belghe a partire dal 15 maggio 1970. Tuttavia, il 5 gennaio 1971, il primo canale della televisione tedesca ne ha diffuso una versione tedesca e la trasmissione ha potuto essere captata in Belgio. La Ciné Vog ha ritenuto che la trasmissione avesse compromesso le prospettive commerciali del film in Belgio. Essa ne ha fatto addebito sia a «Les Films La Boétie», per non aver rispettato l'esclusività ad essa concessa, sia alle società Coditei, per aver trasmesso il programma di cui si tratta sulle loro reti di teledistribuzione.
punto 6
La Cour d'appel ha dapprima preso in esame le attività delle società di teledistribuzione dal punto di vista della violazione del diritto d'autore. Essa ha ritenuto che tali società avessero proceduto ad una «comunicazione al pubblico» del film ai sensi delle disposizioni applicabili in materia ed avessero quindi bisogno, sul piano della legislazione relativa al diritto d'autore e con riserva dell'incidenza, su di essa, del diritto comunitario, dell'autorizzazione della Ciné Vog per trasmettere il film sulle proprie reti. Da queste considerazioni risulta che, secondo il ragionamento seguito dalla Cour d'appel, l'autorizzazione, data dal titolare del diritto d'autore, a diffondere il film alla televisione tedesca non comprendeva l'autorizzazione a trasmettere il film sulle reti di teledistribuzione esistenti al di fuori del territorio tedesco, od almeno su quelle costituite in Belgio.
punto 7
La Cour d'appel ha poi preso in esame, per quanto riguarda l'incidenza del diritto comunitario, l'argomento delle società Coditei, secondo il quale l'eventuale divieto di trasmettere film per i quali il diritto d'autore è stato concesso dal produttore ad un'impresa di distribuzione per tutto il territorio belga, sarebbe contrario al Trattato CEE, e più in particolare all'art. 85 ed agli artt. 59 e 60. Dopo aver respinto l'argomento tratto dall'art. 85, la Cour d'appel si è chiesta se l'azione intentata nei confronti delle società di teledistribuzione da parte della Ciné Vog, «in quanto essa limita la possibilità per un'emittente ubicata in un paese limitrofo del Belgio, paese dei destinatari della prestazione, di effettuarla liberamente», fosse in contrasto con l'art. 59. Secondo le società appellanti l'art. 59 va inteso nel senso che esso vieta le restrizioni alla libera prestazione di servizi e non soltanto alla libera attività dei prestatori di servizi e che abbraccia tutte le ipotesi in cui la prestazione di servizio richiede, o ha richiesto, in una fase anteriore, o richiederà, in una fase ulteriore, l'attraversamento delle frontiere intracomunitarie.
punto 8
Ritenendo che tale mezzo riguardi l'interpretazione del Trattato, la Cour d'appel ha deferito alla Corte di giustizia le due questioni seguenti: «Prima questione: Se le restrizioni vietate dall'art. 59 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea siano solo quelle che ostano alla prestazione di servizi tra cittadini residenti in Stati membri diversi ovvero comprendano pure le restrizioni della prestazione di servizi tra cittadini residenti nello stesso Stato membro, ma riguardanti una prestazione la cui sostanza giunge da un altro Stato membro. Seconda questione: In caso di soluzione positiva della prima parte della questione precedente, se sia conforme alle disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi il fatto che il cessionario di diritti di proiezione d'un film cinematografico in uno Stato membro invochi il suo diritto per far vietare al convenuto la rappresentazione di detto film nello stesso Stato mediante la teledistribuzione, qualora il film così proiettato sia captato dal convenuto mentre è diffuso in un altro Stato membro, da un terzo, con il consenso del titolare originario del diritto».
punto 9
Secondo il suo tenore letterale, la seconda questione è posta per il caso di soluzione affermativa della prima parte della prima questione, ma la Cour d'appel si è manifestamente voluta riferire al caso di una soluzione che affermi che, in linea di principio, gli artt. 59 e segg. del Trattato si applicano alla prestazione di servizi di cui è causa, dato che la seconda questione ha un senso soltanto in tale ipotesi.
punto 10
La Corte di giustizia prenderà in esame dapprima la seconda questione. Se la soluzione di questa questione dovesse risultare negativa, non essendo la prassi ivi descritta contraria alle disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione di servizi, nell'ipotesi in cui dette disposizioni siano applicabili, il giudice nazionale disporrebbe di tutti gli elementi necessari per risolvere il problema giuridico di cui è investito, in conformità col diritto comunitario.
punto 11
La seconda questione solleva il problema se gli artt. 59 e 60 del Trattato si oppongano ad una cessione, limitata al territorio di uno Stato membro, di un diritto d'autore riguardante un film, dato che una serie di cessioni del genere potrebbe avere per risultato la compartimentazione del mercato comune dal punto di vista dell'esercizio delle attività economiche relative alla cinematografia.
punto 12
II film cinematografico appartiene alla categoria delle opere letterarie e artistiche messe a disposizione del pubblico per mezzo di rappresentazioni che possono ripetersi all'infinito. Al riguardo, i problemi che il rispetto del diritto d'autore in relazione alle esigenze del Trattato implica non sono gli stessi di quelli riguardanti le opere letterarie ed artistiche la cui messa a disposizione del pubblico si confonde con la circolazione del supporto materiale dell'opera, come nel caso del libro o del disco.
punto 13
Così stando le cose, il titolare del diritto d'autore su un film ed i suoi aventi causa hanno un interesse, giuridicamente tutelato, a calcolare le remunerazioni dovute per l'autorizzazione a rappresentare il film in funzione del numero effettivo o probabile delle rappresentazioni e a non autorizzare una trasmissione televisiva del film, che possa essere captata da un grande pubblico, se non dopo un determinato periodo di proiezione nelle sale cinematografiche. Dal fascicolo risulta che, nella fattispecie, il contratto stipulato tra Les Films La Boétie e la Ciné Vog prevedeva che il diritto esclusivo concesso comprendesse la facoltà di far rappresentare pubblicamente il film «Le Boucher» in Belgio sotto forma di proiezione nelle sale cinematografiche e di trasmissioni televisive, non potendo però il diritto di far diffondere il film dalla televisione belga essere esercitato che quaranta mesi dopo la prima uscita del film in Belgio.
punto 14
Queste constatazioni hanno doppia importanza. Da un lato, esse mettono in luce che la facoltà, per il titolare del diritto d'autore e dei suoi aventi causa, di esigere remunerazioni per qualsiasi rappresentazione di un film fa parte della funzione essenziale del diritto d'autore riguardante tale genere di opere letterarie od artistiche. D'altro lato, esse dimostrano che la fruizione dei diritti d'autore sui film, nonché delle relative remunerazioni, non può essere organizzata indipendentemente dalle prospettive di trasmissione televisiva dei film. La questione se la cessione del diritto d'autore limitata al territorio di uno Stato membro possa costituire restrizione alla libera prestazione dei servizi dev'essere valutata in tale ambito.
punto 15
Se l'art. 59 del Trattato vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, esso non riguarda con ciò i limiti all'esercizio di determinate attività economiche derivanti dall'applicazione delle legislazioni nazionali relative alla protezione della proprietà intellettuale, salvo che un'applicazione del genere costituisca mezzo di discriminazione arbitraria o restrizione dissimulata nelle relazioni economiche fra gli Stati membri. Tale sarebbe il caso se detta applicazione permettesse alle parti in una cessione di diritto d'autore di creare barriere artificiali alle relazioni economiche fra Stati membri.
punto 16
Ne risulta che, se il diritto d'autore implica la facoltà di esigere remunerazioni per ogni rappresentazione, le norme del Trattato non possono, in linea di principio, opporsi ai limiti geografici che le parti nei contratti di cessione hanno convenuto per proteggere l'autore ed i suoi aventi causa in proposito. Il solo fatto che detti limiti geografici possono coincidere con le frontiere nazionali non implica una soluzione diversa nella situazione in cui l'organizzazione della televisione negli Stati membri si basi in larga misura su monopoli legali di trasmissione, implicando ciò che una diversa limitazione del campo di applicazione geografico della cessione sarebbe spesso impraticabile.
punto 17
II cessionario esclusivo dei diritti di rappresentazione di un film per tutto il territorio di uno Stato membro può quindi far valere il proprio diritto nei confronti delle società di teledistribuzione che hanno trasmesso il film sulle loro reti di distribuzione dopo averlo captato da una stazione emittente televisiva stabilita in un altro Stato membro, senza che il diritto comunitario vi si opponga.
punto 18
Di conseguenza, si deve risolvere la seconda questione posta dalla Cour d'appel di Bruxelles nel senso che le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione di servizi non si oppongono al fatto che il cessionario dei diritti di rappresentazione di un film cinematografico in uno Stato membro eserciti il proprio diritto per far vietare la rappresentazione del film in tale Stato, senza la propria autorizzazione, mediante teledistribuzione, se il film così rappresentato viene captato e trasmesso dopo essere stato diffuso in un altro Stato membro da un terzo, con il consenso del titolare originario del diritto.
punto 19
Dalla soluzione data alla seconda questione risulta che il diritto comunitario, nell'ipotesi in cui si applichi alle attività delle società di teledistribuzione oggetto della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, non incide sull'applicazione, da parte di detto giudice, delle disposizioni della legislazione in materia di diritto d'autore in un caso come quello della fattispecie. Non è quindi più necessario risolvere la prima questione.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 20
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica federale di Gemania, dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento investe il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dalla Cour d'appel di Bruxelles con sentenza del 30 marzo 1979, dichiara: Le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione di servizi non si oppongono a che il cessionario dei diritti di rappresentazione di un film cinematografico in uno Stato membro eserciti il proprio diritto per far vietare la rappresentazione del film in tale Stato, senza propria autorizzazione, mediante teledistribuzione, se il film così rappresentato viene captato e trasmesso dopo essere stato diffuso in un altro Stato membro da un terzo, con il consenso del titolare originario del diritto.

Firme

Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 marzo 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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