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Sez. 1, Sentenza n. 392 del 11/01/2006 (Rv. 589481 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Somme spettanti o liquidate al fallito a titolo di risarcimento del danno biologico o del danno morale - Natura strettamente personale del relativo diritto - Configurabilità - Attribuzione di dette somme al fallimento - Ammissibilità - Esclusione - Morte del fallito nel corso della procedura e prima dell'instaurazione del giudizio per l'acquisizione delle somme alla massa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589481-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI

Le somme spettanti o liquidate a persona fisica, successivamente fallita, a risarcimento del danno biologico o del danno morale, attesa la natura strettamente personale, sin dall'origine, del relativo diritto, rientrano nella previsione dell'art. 46, primo comma, legge fall., e non possono essere quindi attribuite al fallimento: e ciò anche nel caso di morte del fallito nel corso della procedura concorsuale ed in data anteriore a quella di introduzione del giudizio volto all'acquisizione delle somme alla massa fallimentare, trattandosi di vicende che non mutano la natura personale dell'attribuzione patrimoniale di che trattasi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)