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Sez. 5, Sentenza n. 10489 del 03/07/2003 (Rv. 564757 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - MODALITÀ DI ESECUZIONE | Documentazione extracontabile di impresa acquisita in autovettura dell'amministratore - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564757-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - MODALITÀ DI ESECUZIONE

In tema di IVA, è legittimo l'avviso di rettifica della dichiarazione della società contribuente fondato su documentazione extracontabile rinvenuta all'interno dell'autovettura dell'amministratore, sottoposta a controllo da una pattuglia della Guardia di Finanza senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica, in quanto l'autovettura stessa non era in quel momento adibita ad uso meramente personale o al trasporto per conto terzi ed era da ritenersi un bene appartenente all'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)