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Sez. 1, Sentenza n. 11036 del 08/11/1997 (Rv. 509675 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Documentazione contabile acquisita al di fuori dei locali destinati all'esercizio dell'impresa - Mancata previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Conseguenze - Utilizzazione di tale documentazione per l'accertamento e per l'avviso di rettifica - Illeggittimità - Avvenuta consegna spontanea della documentazione da parte di dipendente del contribuente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509675-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di IVA, è illegittimo l'avviso di rettifica della dichiarazione del contribuente fondato su documentazione contabile rinvenuta all'interno dell'autovettura di un suo dipendente, sottoposta a controllo da una pattuglia della Guardia di Finanza senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ancorché tale documentazione sia stata consegnata spontaneamente dal dipendente e i verbalizzanti siano stati da questo accompagnati nei locali del contribuente (una società in nome collettivo) per la compilazione del processo verbale di constatazione, atteso che il successivo accesso verifica in detti locali non vale a rendere utilizzabili le risultanze di un'acquisizione documentale illegittima fin dalla sua origine.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)