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Sez. L, Ordinanza n. 3981 del 23/02/2026 (Rv. 678002-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ufficio per i procedimenti disciplinari - Composizione collegiale - Presenza di tutti i componenti - Differenziazione in base alle attività da compiere - Sussistenza - Contestazione disciplinare - Sottoscrizione da parte del Presidente dell'Ufficio - Mancata menzione di tale qualità - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678002-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), ove istituito come organo collegiale, deve operare in tale composizione nelle fasi in cui compie valutazioni tecnico-discrezionali o esercita prerogative decisorie, ma non quando compie atti preparatori, istruttori o strumentali, tra i quali rientra anche la contestazione disciplinare, sicché è irrilevante se questa sia stata sottoscritta dal solo Presidente dell'Ufficio, senza menzionare tale qualità. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva annullato una sanzione disciplinare la cui contestazione era stata sottoscritta solo dal Presidente dell'U.P.D., spendendo non tale qualità, ma quella coesistente di dirigente dell'Ufficio Ambito territoriale scolastico, e senza far riferimento ad una precedente decisione collegiale di tale Ufficio quale organo affidatario delle funzioni di U.P.D).

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)