Sez. L - , Sentenza n. 17357 del 27/06/2019 (Rv. 654367 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Collegio perfetto - Presenza di tutti i componenti - Attività decisorie - Necessità - Attività istruttorie e manifestazione di volontà - Necessità - Esclusione - Fondamento - Regolamento interno - Irrilevanza - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'ufficio procedimenti disciplinari opera con il "plenum" dei suoi componenti nelle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, esigenza che, invece, non ricorre rispetto agli atti preparatori, istruttori o strumentali, verificabili a posteriori dall'intero consesso, restando irrilevante, ai fini della validità della sanzione irrogata, l'eventuale previsione regolamentare che impone la collegialità per tutte le fasi del procedimento disciplinare. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore in una fattispecie in cui la contestazione disciplinare era stata sottoscritta dal solo presidente dell'UPD).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)