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Sez. 1, Sentenza n. 4724 del 06/07/1999 Cc. (dep. 13/09/1999) Rv. 214101 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | "Per relationem" a precedente ordinanza coercitiva divenuta inefficace per vizio di forma - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214101-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di motivazione dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare, l'obbligo di cui all'art. 125, comma terzo cod. proc. pen. è soddisfatto anche mediante l'esplicito riferimento a precedente ordinanza coercitiva divenuta inefficace per vizio di forma e non di merito, trattandosi di provvedimento rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è, così, fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dell'"iter" logico seguito per pervenire alla decisione adottata. (Fattispecie relativa a reati di criminalità organizzata, nella quale un primo provvedimento coercitivo era stato dichiarato inefficace dalla Corte di cassazione a norma degli artt. 309, commi quinto e decimo, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)