Sez. 4, Sentenza n. 6583 del 16/01/2003 Cc. (dep. 11/02/2003) Rv. 223562 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Motivazione per relationem ad altra ordinanza dello stesso giudice non trascritta né allegata all'ordinanza applicativa della misura - Nullità - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
È nulla l'ordinanza di custodia cautelare motivata, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, per relationem ad altra ordinanza dello stesso giudice la quale non sia stata trascritta, né allegata all'ordinanza applicativa della misura in questione, in quanto, trattandosi di provvedimento limitativo della libertà personale, debbono sussistere i requisiti di cui all'art. 292 cod. proc. pen. contestualmente alla sua esecuzione o notificazione, dato che è da tale momento che decorre il termine per la proposizione della richiesta di riesame, ex art.309, comma 1, cod. proc. pen. e diviene, quindi, attuale l'esigenza della piena conoscenza dell'atto richiamato al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)