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Sez. 1, Sentenza n. 7439 del 05/07/1991 (Rv. 472960 - 01)

Adozione (nuova disciplina legge 4 maggio 1983 n. 184) - Adozione internazionale (di minori) - Adozione di minori stranieri - Condizioni - In genere | Differenza di età tra adottante ed adottando - Requisito relativo - Sussistenza - Necessità.
Stato
decisa il 1991-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472960-01

Adozione (nuova disciplina legge 4 maggio 1983 n. 184) - Adozione internazionale (di minori) - Adozione di minori stranieri - Condizioni - In genere

In tema di adozione, il requisito della differenza di età previsto dall'art. 6 legge 4 maggio 1983 n. 184, secondo cui l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando, in base a computo da effettuarsi a giorni e non ad anni solari, si applica anche all'adozione di minori stranieri, atteso che, dopo la dichiarazione di idoneità dei coniugi italiani adottanti, previa verifica della ricorrenza di tutte le condizioni poste dal citato art. 6, il requisito medesimo va riscontrato, in sede di dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento di adozione del minore emesso dall'autorità straniera, ai sensi dell'art. 32 lett. a) della legge citata (non invece ai sensi della successiva lett. c), sotto il profilo della contrarietà del provvedimento straniero con i principi fondamentali del diritto nazionale in materia di famiglia).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 30 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)