Sez. 2, Sentenza n. 4789 del 05/11/1981 Ud. (dep. 08/05/1982) Rv. 153595 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SCELTA FRA I DUE BENEFICI - DISCREZIONALITÀ - SUSSISTENZA - CRITERI.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SCELTA FRA I DUE BENEFICI - DISCREZIONALITÀ - SUSSISTENZA - CRITERI.*
Il giudice di merito ha la facoltà discrezionale di stabilire se sia più opportuno concedere all'imputato il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, tenendo conto, in relazione alla personalità del colpevole, dell'effetto deterrente derivante dalla minaccia di dover scontare la pena sospesa in caso di nuova condanna.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)