Sez. 6, Sentenza n. 9709 del 30/04/1982 Ud. (dep. 21/10/1982) Rv. 155721 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PERDONO GIUDIZIALE - CONCORSO DEI DUE BENEFICI - CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PERDONO GIUDIZIALE - CONCORSO DEI DUE BENEFICI - CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Nell'ipotesi in cui venga concessa ad un minore la sospensione condizionale della pena invece del perdono giudiziale, il giudice è obbligato a dare adeguata contezza delle ragioni della scelta, tenendo conto della opportunità e convenienza di rafforzare o meno con una misura estrinseca il presumibile ravvedimento del colpevole. (Conf mass n 152345 ed ivi citate; (Conf mass n 151299; (Conf mass n 150839 ed ivi citate; (V mass n 153595; (V mass n 153011).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)