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Sez. 6, Sentenza n. 9709 del 30/04/1982 Ud. (dep. 21/10/1982) Rv. 155721 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PERDONO GIUDIZIALE - CONCORSO DEI DUE BENEFICI - CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155721-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PERDONO GIUDIZIALE - CONCORSO DEI DUE BENEFICI - CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*

Nell'ipotesi in cui venga concessa ad un minore la sospensione condizionale della pena invece del perdono giudiziale, il giudice è obbligato a dare adeguata contezza delle ragioni della scelta, tenendo conto della opportunità e convenienza di rafforzare o meno con una misura estrinseca il presumibile ravvedimento del colpevole. (Conf mass n 152345 ed ivi citate; (Conf mass n 151299; (Conf mass n 150839 ed ivi citate; (V mass n 153595; (V mass n 153011).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)