Sez. 2, Sentenza n. 7419 del 04/02/1983 Ud. (dep. 09/09/1983) Rv. 160188 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SCELTA TRA I DUE BENEFICI - DISCREZIONALITÀ - CRITERI - MOTIVAZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SCELTA TRA I DUE BENEFICI - DISCREZIONALITÀ - CRITERI - MOTIVAZIONE.*
Spetta al giudice di merito, nella sua motivata discrezionalità, la scelta tra la concessione del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena, cioè tra una pronuncia definitivamente liberatoria, fondata su un sicuro affidamento sulle doti naturali di autorecupero dell'imputato, ovvero la irrogazione di una pena sospesa, ritenuta più idonea, per la possibilità di revoca del beneficio, a rafforzare il presuntivo proposito di ravvedimento. (Conf mass n 153595; (Conf mass n 153011; (Conf mass n 152345; (Conf mass n 147974).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 478, Cod. Proc. Pen. art. 487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)