Sez. U, Sentenza n. 1549 del 26/04/1977 (Rv. 385260 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Anche la controversia promossa dal pubblico dipendente al fine di conseguire dall'amministrazione di appartenenza il risarcimento del danno derivatogli dalla violazione dell'Obbligo di corrispondere agli istituti previdenziali i contributi di assistenza e previdenza appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiche involge la Determinazione della legittimita del comportamento dell'ente pubblico in relazione alla dedotta prestazione contributiva, che si ricollega genericamente, al rapporto di pubblico impiego. (Conf 3371/72, mass n 361215; (Conf 939/71, mass n 350864; (Conf 1570/70, mass n 347455).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)