Sez. L, Sentenza n. 5012 del 27/04/1992 (Rv. 477003 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere | Fallimento di una delle parti - Interruzione del giudizio di cassazione - Esclusione - Contrasto con l'art. 24 Cost. - Insussistenza.
Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere
Il fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del giudizio di cassazione, il quale, instauratosi con la notificazione e il deposito del ricorso, è governato dall'impulso di ufficio e resta insensibile agli eventi di cui agli artt. 299 e 301 cod. proc. civ., senza che tale regola si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost., perché la piena tutela del diritto di difesa della parte su cui si riflette l'evento, che per altri giudizi sarebbe interruttivo, è assicurata dalla sopravvivenza della procura speciale rilasciata al difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)