Sez. L, Sentenza n. 3714 del 05/11/1975 (Rv. 377930 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 300 DEL 1970 (STATUTO DEI LAVORATORI) - IMMUTABILITA DELLE MANSIONI - ECCEZIONI - ACCORDI MODIFICATIVI - LICEITA - ACCORDI TACITI - CONFIGURABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 300 DEL 1970 (STATUTO DEI LAVORATORI) - IMMUTABILITA DELLE MANSIONI - ECCEZIONI - ACCORDI MODIFICATIVI - LICEITA - ACCORDI TACITI - CONFIGURABILITA.*
L'art 2103 cod civ, nel testo vigente prima dell'art 13 della legge n 300 del 1970, sancisce l'immutabilita delle mansioni per le quali il lavoratore e stato assunto ed alle quali e stato adibito, nonche l'irriducibilita della relativa retribuzione; tale norma e inderogabile nel senso che il datore di lavoro non puo, nel corso del rapporto, modificare unilateralmente le mansioni e la retribuzione attribuitegli, salvo che la modifica non risulti giustificata da reali esigenze organizzative dell'impresa. Tuttavia, nel corso dello svolgimento del rapporto, le parti possono stabilire nuovi patti ed attuare consensualmente le modifiche al contenuto del rapporto, anche se incidano sulle mansioni attribuite e sulla relativa retribuzione. Tale accordo modificativo puo essere manifestato anche tacitamente, nell'ipotesi in cui il lavoratore, di fronte al mutamento stabilito dal datore di lavoro, anziche avvalersi della facolta di recesso, continui a prestare la sua opera, dimostrando in modo non equivoco di accettare le nuove pattuizioni, che non incidano su diritti indisponibili.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)