Sez. L, Sentenza n. 1645 del 29/04/1977 (Rv. 385353 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLO STATUTO DEI LAVORATORI - MODIFICHE CONSENSUALI DELLE MANSIONI E DELLA RETRIBUZIONE - VALIDITA - ACCETTAZIONE TACITA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLO STATUTO DEI LAVORATORI - MODIFICHE CONSENSUALI DELLE MANSIONI E DELLA RETRIBUZIONE - VALIDITA - ACCETTAZIONE TACITA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Il principio dell'immutabilita delle mansioni e dell'irriducibilita della relativa retribuzione, di cui all'art 2103 cod civ (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art 13 dello statuto dei lavoratori) non impediscono che, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, le parti possano stabilire nuovi patti e attuare consensualmente le modifiche del contenuto del rapporto che esse ritengano piu opportune, anche se tali patti e condizioni incidano sulle mansioni e sulla retribuzione del lavoratore. Tale accordo puo essere manifestato anche tacitamente, come nell'ipotesi in cui il lavoratore, di fronte al mutamento stabilito dal datore di lavoro, continui a prestare la sua opera anziche avvalersi della facolta di recesso, dimostrando in maniera non equivoca di accettare le nuove pattuizioni, sempre che queste non incidano su diritti indisponibili. La valutazione del comportamento del lavoratore, agli effetti dell'accettazione tacita od espressa della nuova pattuizione e dell'esistenza dell'accordo, rientra nei compiti del giudice del merito, il quale deve apprezzare gli elementi di fatto con prudenza, esaminando se la volonta del lavoratore nella accettazione dei nuovi patti sia stata libera e non coartata dal datore di lavoro. (Conf 2245/76, mass n 381047; (Conf 3951/75, mass n 378227; (Conf 3714/75, mass n 377930; (Conf 1130/75, mass n 374560; (Conf 856/75, mass n 374236).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)