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Sez. 2, Sentenza n. 2563 del 02/02/2009 (Rv. 606603 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Distanze nelle costruzioni - Demolizione e ricostruzione da parte del preveniente del suo fabbricato - Possibilità di invocare, per sottrarsi al rispetto delle nuove norme del regolamento edilizio, l'antecedente inosservanza del prevenuto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606603-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE

In tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'art. 873 cod. civ., il preveniente, qualora abbia demolito e ricostruito il fabbricato, non può invocare, per sottrarsi al rispetto delle nuove norme del regolamento edilizio, ove non l'abbia fatto nei limiti della prescrizione del suo diritto, l'antecedente violazione da parte del prevenuto, specie nel caso in cui il predetto regolamento abbia previsto limiti, valevoli anche per le ricostruzioni, che ne avrebbero comportato l'arretramento, pure se il prevenuto avesse rispettato le distanze imposte dalla normativa vigente all'epoca della costruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)