Sez. 2, Sentenza n. 4495 del 09/10/1978 (Rv. 394166 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI.*
Ai fini dell'individuazione del giudice competente ratione materiae, la Determinazione della materia del contendere - giusta il principio generale desumibile dall'art 10 cod proc civ - va compiuta con riferimento alla domanda e cioe alla sostanza della pretesa ed ai fatti dedotti a fondamento di questa, che il giudice, peraltro, puo liberamente qualificare sotto l'aspetto giuridico. L'eccezione del convenuto puo costituire fonte complementare degli elementi determinativi della Competenza che non possa gia radicarsi, in concreto, sulla base della domanda, ma non puo importare l'esclusione di tale Competenza ove essa sia gia ravvisabile alla stregua del petitum sostanziale oggetto della domanda medesima. (Conf 2906/76, mass n 381671).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)