Sez. 6, Sentenza n. 21908 del 05/03/2026 Cc. (dep. 12/06/2026) Rv. 290237-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria - Rapporto - Autonomia - Sussistenza - Conseguenze.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, il procedimento giurisdizionale con cui la Corte di appello verifica le condizioni per la decisione ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen. è autonomo rispetto a quello per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, sicché la pendenza di quest'ultimo non giustifica la sospensione del primo, né consente che, nelle more della sua definizione, sia rifiutata la consegna, (In motivazione, si è affermato, inoltre, che la Corte di appello, per la valutazione del rischio cui sarebbe esposto l'estradando in caso di consegna, può, comunque, valorizzare il provvedimento adottato nel procedimento di protezione internazionale).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 1 lett. G
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)