Sez. 6 - , Sentenza n. 29910 del 12/06/2019 Cc. (dep. 08/07/2019) Rv. 276465 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione - Soggetto richiedente la protezione internazionale - Rapporti tra i due procedimenti - Causa ostativa alla consegna - Esclusione – Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce di per sé causa ostativa la pendenza della richiesta di protezione internazionale avanzata dall'estradando, non essendovi rapporto di pregiudizialità tra le due procedure. (In motivazione, la Corte ha affermato che la Corte d'Appello, nel compiere l'autonoma valutazione, ai sensi dell'art.705 cod.proc.pen., in ordine al rischio che l'estradando possa essere sottoposto agli atti di cui all'art.698 cod.proc.pen., può valorizzare il provvedimento di rigetto dell'istanza di protezione internazionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)