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Sez. 3, Sentenza n. 1699 del 13/03/1980 (Rv. 405314 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA MOROSITA E LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - COMPETENZA DEL PRETORE EX ART 6 DELLA LEGGE N 368 DEL 1955 - MANCATA DEDUZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE DELLA DISCIPLINA VINCOLISTICA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405314-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA MOROSITA E LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - COMPETENZA DEL PRETORE EX ART 6 DELLA LEGGE N 368 DEL 1955 - MANCATA DEDUZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE DELLA DISCIPLINA VINCOLISTICA - IRRILEVANZA.*

La controversia avente ad oggetto l'accertamento della morosita del conduttore ai fini della risoluzione di una locazione soggetta a proroga legale involge automaticamente l'accertamento del diritto del conduttore alla continuazione o meno della locazione medesima, anche nel caso in cui il locatario non abbia invocato la disciplina vincolistica o si sia difeso alla stregua degli istituti generali del codice civile, giacche lo speciale regime della morosita di cui all'art 3 della legge n 841 del 1973 e applicabile anche di ufficio. Pertanto, tale controversia - come quella concernente la domanda di risoluzione della locazione soggetta a proroga per il mancato pagamento del canone nella misura dovuta - rientra fra le controversie che l'art 6 della legge 1 maggio 1955 n 368 devolve alla Competenza del pretore, qualora eccedano il limite della Competenza per valore del conciliatore. (V 3845/77, mass n 387643; (V 707/77, mass n 384283).*

Riferimenti normativi: Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)