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Sez. 1, Sentenza n. 3837 del 05/07/1979 (Rv. 400295 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - SPETTANZA DISGIUNTAMENTE AI SOCI - CONSEGUENZE - GIUDIZIO CONTRO UNA SOCIETA DI FATTO - POSIZIONE DI PARTE DEI SOCI.*
Stato
decisa il 1979-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400295-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - SPETTANZA DISGIUNTAMENTE AI SOCI - CONSEGUENZE - GIUDIZIO CONTRO UNA SOCIETA DI FATTO - POSIZIONE DI PARTE DEI SOCI.*

La societa di fatto non costituisce un soggetto diverso dalle persone dei soci, a ciascuno dei quali, in forza del richiamo dell'art 2297 cod civ alle Disposizioni degli artt 2257 e 2266 cod civ, spetta disgiuntamente l'amministrazione degli affari sociali nonche la rappresentanza della societa in giudizio. Ne consegue che, nel giudizio promosso da o nei confronti di una societa di fatto, i singoli soci sono da considerarsi parti e non terzi, anche al fine dell'individuazione dei limiti soggettivi della cosa giudicata. (Conf 1615/77, mass n 385322).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)