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Sez. 1, Sentenza n. 1615 del 28/04/1977 (Rv. 385322 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - SPETTANZA DISGIUNTAMENTE AI SOCI - CONSEGUENZE - GIUDIZIO CONTRO UNA SOCIETA DI FATTO - POSIZIONE DI PARTE DEI SOCI.*
Stato
decisa il 1977-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385322-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - SPETTANZA DISGIUNTAMENTE AI SOCI - CONSEGUENZE - GIUDIZIO CONTRO UNA SOCIETA DI FATTO - POSIZIONE DI PARTE DEI SOCI.*

La societa di fatto non costituisce un soggetto diverso dalle persone dei soci, a ciascuno dei quali, in forza del richiamo dello art 2297 cod civ alle Disposizioni degli artt 2257 e 2266 cod civ sulla societa semplice, spetta disgiuntamente l'amministrazione degli affari sociali e la rappresentanza della societa in giudizio. Ne consegue che, nel giudizio promosso da o nei confronti di una societa di fatto, i singoli soci sono da considerarsi parti, e non terzi (nella specie, al fine dell'individuazione dei limiti soggettivi dell'autorita del giudicato). (V 3146/74, mass n 371632; (V 228/71, mass n 349664; (V 4152/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)