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Sez. 3, Sentenza n. 8246 del 07/11/1987 (Rv. 455859 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - GIUDIZIO PROMOSSO DA O CONTRO UNA SOCIETÀ DI FATTO - QUALITÀ DI PARTI DEI SINGOLI SOCI - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DEL GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1987-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455859-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - GIUDIZIO PROMOSSO DA O CONTRO UNA SOCIETÀ DI FATTO - QUALITÀ DI PARTI DEI SINGOLI SOCI - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DEL GIUDICATO.*

La società di fatto non costituisce un soggetto diverso dalle persone dei soci, a ciascuno dei quali, in forza del richiamo dell'art. 2297 cod. civ. alle Disposizioni degli artt. 2257 e 2266 cod. civ. sulla società semplice, spetta disgiuntamente l'amministrazione degli affari sociali e la rappresentanza della società in giudizio. Ne consegue che, nel giudizio promosso da o nei confronti di una società di fatto, i singoli soci sono da considerarsi parti, e non terzi anche al fine dell'individuazione dei limiti soggettivi dell'autorità del giudicato. (Conf 3837/79, mass n 400295; (Conf 1615/77, mass n 385322).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)